IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (1) («accordo») è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2017/1912 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2018.
(2)L’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato misto.
(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato misto deve decidere il proprio regolamento interno.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l’Unione.
(5)La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
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