Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

Giustizia 1702

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito Eurojust e ne definisce i compiti, le competenze e le funzioni.

(2)La decisione 2005/671/GAI del Consiglio (3) sancisce che per combattere il terrorismo è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate. Tale decisione impone alle autorità competenti degli Stati membri di trasmettere a Eurojust le informazioni concernenti le azioni penali o le condanne penali per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri.

(3)A causa di incongruenze nell’interpretazione della decisione 2005/671/GAI, in alcuni casi le informazioni non sono condivise in modo tempestivo, non sono affatto condivise, le informazioni condivise non sono pertinenti o non tutte le informazioni pertinenti sono condivise. Per individuare i collegamenti tra le indagini transfrontaliere Eurojust ha bisogno di ricevere informazioni sufficienti.

(4)Assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, compresa l’individuazione dei collegamenti tra tali indagini e azioni penali, è un compito importante di Eurojust a norma del regolamento (UE) 2018/1727. Tale regolamento consente a Eurojust di adottare un approccio più proattivo e di fornire servizi migliori agli Stati membri, ad esempio suggerendo l’avvio di indagini e individuando esigenze di coordinamento, casi che potrebbero violare il principio ne bis in idem e lacune nell’azione penale.

(5)Nel settembre 2019 Eurojust ha istituito il registro giudiziario europeo antiterrorismo sulla base della decisione 2005/671/GAI con l’obiettivo specifico di individuare i potenziali collegamenti tra i procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo e le eventuali esigenze di coordinamento derivanti da tali collegamenti.

(6)Il registro giudiziario europeo antiterrorismo è stato istituito dopo l’adozione del regolamento (UE) 2018/1727 e, di conseguenza, tale registro non è ben integrato nell’infrastruttura tecnica di Eurojust né è menzionato nel regolamento (UE) 2018/1727. È pertanto necessario porre rimedio a tale situazione.

(7)Per lottare efficacemente contro il terrorismo è essenziale l’efficace scambio di informazioni per l’indagine o l’azione penale in relazione ai reati di terrorismo tra le autorità nazionali competenti e le agenzie dell’Unione. È fondamentale disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate.

(8)Le organizzazioni terroristiche sono sempre più coinvolte in altre forme gravi di criminalità e spesso fanno parte di reti organizzate. Tale coinvolgimento riguarda reati gravi quali la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, la criminalità finanziaria e il riciclaggio di denaro. È necessario effettuare controlli incrociati sui procedimenti giudiziari contro tali forme gravi di criminalità.

(9)Per consentire a Eurojust di individuare i collegamenti tra i procedimenti giudiziari transfrontalieri a carico di indagati per reati di terrorismo nonché i collegamenti tra i procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo e le informazioni trattate presso Eurojust relative ad altre forme gravi di criminalità, è fondamentale che Eurojust riceva dalle autorità nazionali competenti il più rapidamente possibile, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, le informazioni necessarie per poter individuare tali collegamenti mediante controlli incrociati.

(10)Per fornire i dati a Eurojust, le autorità nazionali competenti devono sapere esattamente quale tipo di informazioni trasmettere, in quale fase del procedimento penale nazionale e in quali casi. Le autorità nazionali competenti dovrebbero trasmettere le informazioni a Eurojust in modo strutturato, organizzato, sistematico e semiautomatizzato. Il modo semiautomatizzato è quello in cui la trasmissione delle informazioni è in parte automatizzata e in parte soggetta a controllo umano. Si prevede che tale modo di trasmissione aumenterà in maniera significativa la qualità e la pertinenza delle informazioni ricevute da Eurojust.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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