LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Il 18 settembre 2015 è stata presentata alla Commissione una denuncia in merito a un presunto aiuto di Stato concesso dalla Regione vallone alla società Renewi Valorisation & Quarry (precedentemente nota come «Shanks» (2) e di seguito denominata «Renewi») per la gestione del centro di interramento tecnico («C.E.T.») di Mont-Saint-Guibert («C.E.T. Mont-Saint-Guibert») in Belgio. Tale misura deriverebbe da un’imposta ad aliquota ridotta, in base alle registrazioni per il recupero dei rifiuti e ai relativi certificati d’uso concessi dall’amministrazione della Regione vallone, su operazioni che in realtà costituiscono operazioni di smaltimento dei rifiuti e che, di conseguenza, all’atto dell’interramento avrebbero dovuto essere assoggettate all’aliquota normale applicabile al conferimento al C.E.T.
(2)Con lettera del 6 febbraio 2020, la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione a detto aiuto.
(3)La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in causa.
(4)La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Regione vallone il 14 aprile, il 18 maggio, il 6 agosto, il 17 dicembre 2020, il 3 maggio 2021 e il 17 maggio 2022 e da Renewi il 1o luglio 2020. Il 10 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso le osservazioni di Renewi alla Regione vallone.
(5)Su richiesta della Regione vallone, sono state organizzate due riunioni il 22 ottobre e il 12 novembre 2020. A tali riunioni hanno partecipato rappresentanti della direzione generale della Concorrenza, della direzione generale dell’Ambiente, di Renewi e della Regione vallone.
(6)Non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte di terzi, degli Stati membri o del denunciante.
2.DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI PRESUNTO AIUTO
2.1.Titolo e descrizione della misura di presunto aiuto
(7)Dal momento che la misura in esame è già stata descritta in maniera dettagliata nella decisione di avvio del procedimento (4), tale descrizione sarà ripresa nella presente decisione solo per quanto necessario.
(8)Secondo il denunciante, la misura in esame consisterebbe nell’applicazione, dal 2005, di aliquote fiscali ridotte sulle operazioni di interramento di determinati rifiuti nel C.E.T. Mont-Saint-Guibert mentre l’interramento di tali rifiuti avrebbe dovuto comportare un’aliquota fiscale più elevata.
(9)La denuncia presentata nel caso di specie non riguardava il regime tributario regionale vallone relativo all’interramento dei rifiuti nel complesso, ma solo la sua applicazione al caso specifico delle operazioni effettuate presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert, in base alle registrazioni relative al recupero dei rifiuti e ai relativi certificati d’uso successivamente concessi dalla Regione vallone a Renewi tra il 2005 e il 2015. Secondo il denunciante, l’aiuto di cui l’impresa avrebbe beneficiato sarebbe dovuto all’indebita classificazione delle sue attività come operazioni di recupero, che avrebbe comportato una riduzione significativa dell’importo della tassa regionale da versare. Secondo il denunciante, il presunto aiuto corrisponderebbe pertanto alla differenza tra l’aliquota intera del tributo regionale (applicabile alle operazioni di smaltimento) e l’aliquota ridotta applicabile alle operazioni di recupero di cui hanno beneficiato alcune operazioni di interramento di determinati tipi di rifiuti condotte da Renewi presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert. Renewi avrebbe quindi beneficiato di un tributo ridotto rispetto a quello applicabile alle operazioni di smaltimento, pari a 0 EUR per tonnellata e, a partire dal 2015, a 20 EUR per tonnellata (cfr. i considerando 12 e 13).
(10)Il denunciante sostiene che il prezzo del trattamento dei rifiuti addebitato ai produttori di rifiuti comprende gli eventuali costi di pretrattamento e trattamento (ad esempio, incenerimento o smaltimento), come pure gli importi della tassa obbligatoriamente versati alla Regione vallone dall’impresa che tratta i rifiuti. Renewi in tal modo ha potuto proporre ai produttori di fluff (5) un prezzo particolarmente attraente per lo smaltimento dei loro rifiuti presso il C.E.T. rispetto al prezzo praticato dai concorrenti di altri C.E.T. o di altri inceneritori. Inoltre, il denunciante sottolinea che le decisioni del ministro vallone dell’Ambiente che convalidano le registrazioni relative al recupero dei rifiuti e concedono i relativi certificati sono state adottate in base a poteri discrezionali.
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