IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 (1), relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
(2)La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2023. In base a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogarne la validità fino al 16 ottobre 2026 e prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 16 ottobre 2024.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2026. La presente decisione è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino al 16 ottobre 2024.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
Y. DÍAZ PÉREZ
Tratto da:
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