LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 (2) della Commissione.
(2)Il 10 gennaio 2023 la società Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, codice addizionale TARIC (3) B 263, soggetta all’aliquota del dazio del 56,9 % per i produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui.
(3)La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.
(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
(5)Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione e in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a partire dal 21 settembre 2022, giorno in cui la modifica della registrazione dell’attività è stata approvata dall’amministrazione per la regolamentazione del mercato della Contea di Qingtian.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 è così modificato:
«Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui B 263»
è sostituito da
«Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui B 263».
2.Il codice addizionale TARIC B 263 precedentemente attribuito a Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui si applica a Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui a decorrere dal 21 settembre 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione per quanto riguarda Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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