LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 stabilisce le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro uso. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.
(2)Il 18 maggio 2023 l’Australia ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 (2) dell’Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell’accuratezza dei dati conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
(3)La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, la relazione che l’Australia ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 18 maggio 2023 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.
Articolo 2
La decisione è valida per cinque anni a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate alla relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 18 maggio 2023, che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta.
Articolo 3
La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) prodotta in Australia.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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