Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione dell'11 settembre 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, clormequat, etc.

Giustizia 127

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono elencate nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione sono elencate nella parte E di tale allegato.

(2)Le sostanze attive bensulfuron, clormequat, clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, MCPA, MCPB, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile, tebufenpirad e tritosulfuron sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le sostanze attive eugenolo, geraniolo e timolo sono elencate nella parte B di tale allegato e la sostanza attiva flumetralin è elencata nella parte E del medesimo allegato.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 della Commissione (4) ha prorogato fino al 31 ottobre 2023 il periodo di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, MCPA, MCPB, prosulfocarb, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, fino al 30 novembre 2023 quello delle sostanze attive clormequat, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile e tritosulfuron e fino all’11 dicembre 2023 quello della sostanza attiva flumetralin.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile fino al 31 ottobre 2023.

(5)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva eugenolo è fissata al 30 novembre 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione (6).

(6)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva geraniolo è fissata al 30 novembre 2023, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2013 della Commissione (7).

(7)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva timolo è fissata al 30 novembre 2023, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione (8).

(8)Le domande e i fascicoli supplementari per il rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive sono stati presentati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (9). Tutte le domande sono state dichiarate ammissibili dai rispettivi Stati membri relatori.

(9)Per le sostanze attive clormequat, eugenolo, flumetralin, fostiazato, geraniolo, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile, tebufenpirad e timolo, la valutazione dei rischi a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 non è stata ancora completata dai rispettivi Stati membri relatori.

(10)Per le sostanze attive bensulfuron, clorotoluron, deltametrina, MCPA e MCPB, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni che richiedono, se del caso, la consultazione di esperti. Anche alla Commissione occorre un periodo di tempo supplementare per prendere la conseguente decisione di gestione dei rischi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
6515
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89287088
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 18.222.98.29