LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza piriproxifen sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Per il piriproxifen l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per il piriproxifen nel muscolo, nel grasso, nel fegato e nel rene di suini, bovini, caprini ed equini nonché nel latte di bovini ed equini al limite di determinazione («LD»), in linea con il principio che prevede la fissazione degli LMR ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili e sulla base di dati giustificativi sufficienti per le attuali buone pratiche agricole («BPA»). Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l’LMR per il piriproxifen in tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.
(3)L’Autorità ha inoltre concluso che gli LMR per il piriproxifen in mandorle dolci, castagne e marroni, nocciole, noci di pecàn, pistacchi, noci comuni, pinoli, pomacee, uve, olive da tavola, cachi, ananas, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile e cocomeri/angurie dovrebbero essere ridotti in linea con il principio che prevede la fissazione degli LMR ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili e sulla base delle BPA e dei limiti massimi di residui del Codex («CXL») attuali, la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata (3). Essa ha inoltre concluso che gli LMR per il piriproxifen in albicocche, pesche, prugne, fragole, manghi, papaie, meloni, semi di cotone e tè dovrebbero essere mantenuti sulla base delle BPA e dei CXL attuali, la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata3 (4). L’Autorità ha inoltre concluso che gli LMR per il piriproxifen in agrumi, ciliegie e kumquat dovrebbero essere aumentati sulla base delle BPA e dei CXL attuali, la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata. Poiché l’Autorità ha confermato in un precedente parere motivato (5) che l’LMR per il piriproxifen nelle banane è sicuro per i consumatori, tale LMR può essere mantenuto. Tuttavia, dato che alcune informazioni non erano disponibili, è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Pertanto, pur essendo considerati sicuri, gli LMR per mandorle dolci, castagne e marroni, nocciole, noci di pecàn, pistacchi, noci comuni, pinoli, pomacee, uve, olive da tavola, cachi, ananas, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, cocomeri/angurie, albicocche, pesche, prugne, fragole, manghi, papaie, meloni, semi di cotone, tè, agrumi, ciliegie, kumquat e banane saranno riesaminati. Il riesame terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per il piriproxifen nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall’Autorità.
(4)Poiché l’Autorità ha rilevato che non erano disponibili sperimentazioni sui residui per determinare i valori di LMR per il piriproxifen in noci del Queensland, avocado, melograni, cerimolia/cherimolia, patate, patate dolci e ignami, altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero, ortaggi a bulbo, gombi, zucche, cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica), lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, crescione acquatico, cicoria Witloof/cicoria belga, erbe fresche e fiori commestibili, legumi, ortaggi a stelo, fagioli (secchi) e semi di soia, è stato necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Data la mancanza di tali sperimentazioni, necessarie per determinare un LMR, la Commissione ritiene opportuno fissare gli LMR per tali prodotti agli LD specifici per prodotto che figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(5)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per quanto riguarda il piriproxifen, tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(6)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori. È questo il caso di tutti i prodotti.
(9)Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 2 aprile 2024.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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