Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica dei Regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)In considerazione del ruolo che le ferrovie sono chiamate a svolgere in un sistema di trasporto decarbonizzato, come previsto dal Green Deal europeo e dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, e alla luce degli sviluppi nel settore, è necessaria una revisione delle attuali specifiche tecniche di interoperabilità (STI), nel quadro del pacchetto relativo alla ferrovia digitale e al trasporto merci ecologico.

(2)A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettere b) e f), della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (2), le STI devono essere sottoposte a revisione per tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell'Unione e delle relative attività di ricerca e di innovazione e per aggiornare i riferimenti alle norme. La presente revisione è intesa a gettare le basi per la prossima revisione delle STI, che terrà conto dei risultati prodotti dall'impresa comune «Ferrovie europee» e, in particolare, di quelli conseguiti nell'ambito del pilastro «Sistema».

(3)La decisione delegata (UE) 2017/1474 stabilisce obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI del sistema ferroviario all'interno dell'Unione.

(4)A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il 24 gennaio 2020 la Commissione ha chiesto all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito «Agenzia») di formulare raccomandazioni per attuare una selezione degli obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474.

(5)Il 30 giugno 2022 l'Agenzia ha pubblicato la raccomandazione ERA 1175-1218 per quanto riguarda le STI del sistema ferroviario dell'Unione relative agli articoli da 3 a 11 della decisione delegata (UE) 2017/1474.

(6)È opportuno che il trasporto combinato sia disciplinato mediante le STI. Dovrebbero pertanto essere apportate delle modifiche, tra l'altro, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (4) (STI OPE) e alle STI definite negli allegati dei regolamenti (UE) n. 1299/2014 (5) (STI INF) e (UE) n. 321/2013 (6) (STI WAG) della Commissione e nel contenuto dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 (7) (RINF) della Commissione. Ciò dovrebbe consentire un'applicazione più armonizzata del sistema di codificazione e promuovere lo sviluppo del trasporto combinato; a tal fine l'ERA svilupperà ulteriormente uno strumento di conformità accettabile a norma dell'articolo 2, punto 33, della direttiva (UE) 2016/797.

(7)L'autorizzazione a livello di Unione delle carrozze passeggeri costituirà un passo importante nella promozione dell'interoperabilità della rete ferroviaria europea. Al fine di conseguire tale obiettivo, è opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (8) (STI LOC&PAS), in particolare armonizzando i requisiti e i metodi di prova per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica e la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni.

(8)Le STI LOC&PAS e INF dovrebbero essere modificate nell'ottica dell'armonizzazione delle specifiche applicabili al materiale rotabile e agli impianti fissi, in particolare chiudendo i punti in sospeso, per quanto riguarda i requisiti relativi a carichi di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura e i requisiti per le operazioni con più di due pantografi contemporaneamente, e facilitando l'adeguamento dei treni con sistemi di misurazione dell'energia.

(9)La STI LOC&PAS dovrebbe essere inoltre modificata per chiarire la definizione di veicoli speciali (compresi i mezzi d'opera), veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, veicoli di soccorso, veicoli sgombrabinari e veicoli strada-rotaia, e per chiarire l'applicabilità delle STI a tali veicoli.

(10)L'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (9) (STI NOI) dovrebbe essere modificato per introdurre una metodologia di valutazione delle prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiale composito a livello di componente.

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EurLex

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