IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999.
(2)L’8 dicembre 2020, nella dichiarazione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell’Unione europea relativa al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani è un valore fondamentale dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
(3)L’Unione non riconosce l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e continua a condannarla quale violazione del diritto internazionale. L’Unione mantiene il suo fermo impegno a favore della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina entro i confini riconosciuti a livello internazionale e resta impegnata ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.
(4)L’Unione è preoccupata per il costante deterioramento della situazione dei diritti umani nella penisola di Crimea, in particolare nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.
(5)In tale contesto, sei persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato della decisione (PESC) 2020/1999.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione (PESC) 2020/1999 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
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