Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1712 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione del giallo tramonto FCF come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori.

Giustizia 1979

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)Il giallo tramonto FCF è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai pesci ornamentali appartenente al gruppo «Coloranti, pigmenti inclusi», alla voce «Altri coloranti», e destinati a cani e gatti alla voce «Altri coloranti - Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari». A norma della stessa direttiva, esso è stato autorizzato per un periodo illimitato per tutte le specie o categorie di animali, ad eccezione di cani e gatti, nei mangimi destinati all’alimentazione animale unicamente nei prodotti trasformati a partire da: i) residui di prodotti alimentari, ii) altre sostanze di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate mediante questi agenti o colorate durante la preparazione tecnica per garantire la necessaria identificazione nel corso della fabbricazione. È stato inoltre autorizzato per un periodo illimitato per gli uccelli ornamentali granivori e i piccoli roditori dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (3). L’additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del giallo tramonto FCF come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori. Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nel parere del 23 marzo 2022 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il giallo tramonto FCF non presenta effetti negativi sulla salute animale. Tuttavia, in assenza di informazioni adeguate, essa non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di irritazione oculare e cutanea e sul suo potenziale di sensibilizzazione cutanea. È probabile che gli utilizzatori siano esposti per inalazione. A norma del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (5), nella fase I della valutazione del rischio ambientale è stato stabilito che il giallo tramonto FCF, in quanto additivo destinato ad animali non destinati alla produzione di alimenti, non è soggetto a ulteriori valutazioni, poiché è improbabile che abbia un effetto significativo sull’ambiente, non avendo l’Autorità individuato nel suddetto parere elementi di preoccupazione basati su prove scientifiche. L’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sull’efficacia del giallo tramonto FCF, considerate l’ampia varietà di mangimi utilizzati negli alimenti per animali completi e complementari destinati alle specie bersaglio e l’incertezza in merito a quale concentrazione di giallo tramonto FCF comporterebbe un effetto visibile. Essa ha tuttavia anche dichiarato che per l’additivo in questione, che è autorizzato negli alimenti, potrebbe non essere necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia, qualora la funzione nei mangimi sia identica a quella svolta negli alimenti. Il richiedente ha inoltre fornito ulteriori informazioni e la Commissione ha ritenuto che vi siano prove sufficienti dell’efficacia del giallo tramonto FCF. L’Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)La valutazione del giallo tramonto FCF dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’additivo, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 28 marzo 2024, in conformità alle norme applicabili prima del 28 settembre 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 28 settembre 2025, in conformità alle norme applicabili prima del 28 settembre 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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