LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Un preparato di cloruro di ammonio è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di cloruro di ammonio per tutti i ruminanti, i cani e i gatti. A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata un’altra domanda di autorizzazione per un nuovo uso di tale preparato per le scrofe. Tali domande, con cui è stato chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti, rispettivamente, all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
(4)Nel parere del 22 novembre 2022 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di cloruro di ammonio continua a essere sicuro per gli agnelli da ingrasso, per i ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, per i cani e i gatti, nonché per i consumatori e l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato è sicuro ed efficace nel ridurre il pH urinario delle scrofe al livello di inclusione di 5 000 mg/kg di mangime dalla nona all’undicesima settimana di gestazione e dalla quindicesima settimana di gestazione fino alla prima settimana di lattazione, e che il preparato è sicuro per i consumatori e l’ambiente se utilizzato come additivo per mangimi destinati a scrofe. L’Autorità ha altresì concluso che il preparato dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, ma non un sensibilizzante della pelle né un irritante per la pelle. Non è stato possibile trarre conclusioni sul suo potenziale di irritazione oculare. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
(5)A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (5), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alle attuali domande le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella precedente valutazione in merito ai metodi utilizzati per il controllo del preparato di cloruro di ammonio nei mangimi.
(6)La valutazione del preparato di cloruro di ammonio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo per tutti i ruminanti, i cani e i gatti e autorizzare l’utilizzo di tale additivo per le scrofe. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(7)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di cloruro di ammonio per tutti i ruminanti, i cani e i gatti come additivo per mangimi, è opportuno abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012 e (UE) 2016/1007.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è rinnovata per i ruminanti, i cani e i gatti alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato per le scrofe alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 3
Abrogazione
I regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012 e (UE) 2016/1007 sono abrogati.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it