LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)L’urea è stata autorizzata per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati ai ruminanti con rumine funzionante.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti con rumine funzionante, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «urea e suoi derivati». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
(4)Nel parere dell’11 gennaio 2023 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l’additivo continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni di autorizzazione. In assenza di nuove informazioni che dimostrino la sicurezza dell’additivo per l’utilizzatore, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza degli utilizzatori. L’Autorità ha inoltre indicato che le conclusioni formulate in precedenza in merito all’efficacia restano valide. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
(5)Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dell’urea come additivo per mangimi. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.
(7)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione della sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «urea e suoi derivati», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 è abrogato.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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