Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa.

Giustizia 1702

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione (2) recano gli elenchi delle piante da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili a una o più sottospecie, e a sottospecie specifiche, della Xylella fastidiosa (Wells et al.) («organismo nocivo specificato»).

(2)Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha aggiornato la propria banca dati delle piante da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili all’organismo nocivo specificato, includendovi Anthyllis barba-jovis L., Arbutus unedo L., Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip., Berberis thunbergii DC., Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell., Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., Citrus limon (L.) Osbeck, Citrus paradisi Macfad., Citrus reticulata Blanco, Clematis vitalba L., Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Elaeagnus angustifolia L., Elaeagnus x submacrophylla Servett., Erica cinerea L., Eriocephalus africanus L., Ficus carica L., Gazania rigens (L.) Gaertn., Genista hirsuta Vahl., Hypericum androsaemum L., Hypericum perforatum L., Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., Myoporum laetum G. Forst., Myrtus communis L., Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) Rouy, Pelargonium graveolens L’Hér., Phlomis italica L., Retama monosperma (L.) Boiss., Ruta graveolens L., Salvia apiana Jeps., Scabiosa atropurpurea var. maritima L., Strelitzia reginae Aiton, Syringa vulgaris L., Thymus vulgaris L., Ulex europaeus L., Viburnum tinus L. e Vitex agnus-castus L. quali ospiti di determinate sottospecie dell’organismo nocivo specificato (3). È pertanto opportuno che tale aggiornamento sia rispecchiato negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

(3)Per quanto riguarda il genere Phoenix, è opportuno che le specie Phoenix reclinata Jacquin e Phoenix roebelenii O’Brien figurino nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 poiché solo tali due specie sono risultate sensibili all’organismo nocivo specificato in base all’ultimo aggiornamento, da parte dell’Autorità, della banca dati delle piante da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili all’organismo nocivo specificato.

(4)Per quanto riguarda il genere Lonicera, è opportuno che le specie Lonicera implexa Soland. e Lonicera japonica Thunb. figurino negli elenchi di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 poiché solo tali due specie sono risultate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie multiplex in base all’ultimo aggiornamento, da parte dell’Autorità, della banca dati delle piante da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili all’organismo nocivo specificato.

(5)La Phillyrea latifolia L. dovrebbe essere rimossa dall’elenco delle piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie multiplex di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 perché è stata erroneamente segnalata dagli Stati membri come pianta specificata.

(6)La Fortunella dovrebbe essere rimossa dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 perché non è mai stata segnalata dagli Stati membri e non è inclusa nella banca dati dell’Autorità delle piante da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili all’organismo nocivo specificato.

(7)I nomi di alcune piante di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare gli ultimi aggiornamenti della nomenclatura internazionale. A tale riguardo, le denominazioni delle specie Osteospermum ecklonis DC./Osteospermum ecklonis DC. Norl. e Osteospermum fruticosum (L.) Norl., che figurano negli elenchi di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, dovrebbero essere sostituite dalle denominazioni Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl. e Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

(8)A fini di chiarezza e di precisione è opportuno aggiungere gli autori ai nomi di determinati generi e specie di cui agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, qualora tali indicazioni non fossero presenti.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:

1)l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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