Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione del 2 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d) e che la Commissione possa decidere di formulare raccomandazioni qualora rilevi il mancato rispetto dei suddetti criteri. Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (2).

(2)Con la decisione di esecuzione della Commissione 2014/132/UE (3) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i piani di prestazione, tutti a livello di FAB, entro il 1o luglio 2014. In diversi casi, tali piani sono stati inizialmente presentati solo sotto forma di progetto. Diversi piani inoltre sono stati successivamente modificati da supplementi e rettifiche, da ultimo il 9 gennaio 2015. Per la valutazione, la Commissione si è basata sulle ultime informazioni presentate.

(4)L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione iniziale il 7 ottobre 2014 e una versione aggiornata di tale relazione il 15 dicembre 2014. L'organo di valutazione delle prestazioni ha inoltre presentato alla Commissione delle relazioni basate su informazioni provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in merito al monitoraggio dei piani e degli obiettivi prestazionali presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(5)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dagli Stati membri in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente di giugno 2014 («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello di EU. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC (FAB Europe Central), da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia per quanto riguarda il FABCE (FAB Central Europe), da Cipro, Grecia, Italia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW non sono conformi ai rispettivi valori di riferimento e pertanto non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(6)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e il periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), il numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e il livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Austria e Slovacchia per quanto riguarda il FABCE, da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e dall'Italia per quanto riguarda il FAB Blue Med non sono coerenti con l'obiettivo prestazionale pertinente a livello dell'Unione, per i motivi indicati di seguito.

(7)Per quanto riguarda l'Austria, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista del 3,5 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Sebbene questo valore superi di poco l'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo), la riduzione prevista nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento è inferiore alla tendenza a livello dell'Unione (– 1,1 % annuo, rispetto a – 1,7 % annuo). Gli obiettivi si basano inoltre su una previsione di costi determinati di rotta per l'inizio del secondo periodo di riferimento che supera dell'8 % i costi effettivi di rotta comunicati per l'anno 2013. Di conseguenza, il miglioramento dell'efficienza economica realizzato nel primo periodo di riferimento non è stato preso adeguatamente in considerazione nella definizione degli obiettivi per il secondo periodo di riferimento. L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta sostanzialmente superiore (+ 20 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello dell'Austria e superiore di circa il 19 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(8)Per quanto riguarda la Slovacchia, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista del 2,6 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Mentre la riduzione prevista dei costi unitari determinati di rotta nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento è leggermente superiore alla tendenza a livello dell'Unione (– 2,1 % annuo rispetto a – 1,7 % annuo), l'obiettivo per il 2019 è basato su una previsione di costi unitari determinati di rotta che è sostanzialmente superiore (+ 18,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Slovacchia.

(9)Il Belgio e il Lussemburgo hanno una zona di tariffazione comune. Gli obiettivi fissati per questi paesi si basano su una riduzione media annua prevista di solo lo 0,2 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,4 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta superiore (+ 3,7 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello di Belgio e Lussemburgo e superiore di circa il 27 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(10)Per quanto riguarda la Francia, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista di solo lo 0,7 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,2 % rispetto a – 1,7 %). Gli obiettivi si basano inoltre su una previsione di costi determinati di rotta per l'inizio del secondo periodo di riferimento che supera del 6,2 % i costi effettivi di rotta comunicati per l'anno 2013. Di conseguenza, il miglioramento dell'efficienza economica realizzato nel primo periodo di riferimento non è stato preso adeguatamente in considerazione nella definizione degli obiettivi per il secondo periodo di riferimento. L'obiettivo per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta leggermente inferiore (– 2,8 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Francia, ma risulta superiore di circa il 23 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(11)Per quanto riguarda la Germania, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista dell'1,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta non diminuiscono in linea con la tendenza a livello dell'Unione, ma piuttosto aumentano (+ 0,7 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2019 sostanzialmente superiore (+ 26,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Germania e superiore di circa il 52 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(12)Per quanto riguarda i Paesi Bassi, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista di solo lo 0,3 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,3 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta leggermente inferiore (– 3,7 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello dei Paesi Bassi, ma risulta superiore di circa il 18 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(13)Per quanto riguarda l'Italia, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista del 2,8 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore non è in linea con l'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti per l'Italia non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 1,4 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta sostanzialmente superiore (+ 16,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello dell'Italia e superiore di circa il 25 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(14)È opportuno pertanto che la Commissione formuli delle raccomandazioni in merito alle necessarie misure che gli Stati membri interessati dovrebbero adottare al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza propongano obiettivi prestazionali rivisti che affrontino le incoerenze identificate nella presente decisione. Spetta poi allo Stato membro interessato adottare gli obiettivi prestazionali rivisti e comunicarli alla Commissione entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(15)Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è necessario garantire che gli obiettivi prestazionali rivisti siano almeno conformi ai valori di riferimento FAB concernenti la capacità definiti nel piano operativo della rete. Qualora il piano operativo della rete specifichi misure correttive o di attenuazione intese ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento FAB pertinenti, la revisione degli obiettivi prestazionali per gli Stati membri interessati dovrebbe tenere conto di tali misure.

(16)Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, per quanto riguarda Austria, Slovacchia, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia, è necessario che gli obiettivi prestazionali relativi all'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta siano rivisti al ribasso, in modo da essere in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento.

(17)È inoltre necessario che la revisione degli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica comporti anche una revisione delle previsioni di traffico pertinenti su cui si basano tali obiettivi. Per quanto riguarda Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi è opportuno che le unità di servizio siano aumentate nel corso del secondo periodo di riferimento, alla luce dell'aumento del traffico osservato nel 2014. Per quanto riguarda l'Italia invece è necessario ridurre le unità di servizio previste nel corso del secondo periodo di riferimento, visti i dati reali sul traffico.

(18)La Commissione ha consultato gli Stati membri interessati in merito alle raccomandazioni di cui alla presente decisione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(19)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Gli obiettivi inclusi nei piani di prestazione presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono incoerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Articolo 2

Austria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Slovenia e Slovacchia, per quanto riguarda il FABCE, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC, Cipro, Italia, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità nazionali di vigilanza propongano obiettivi prestazionali rivisti, ai sensi degli articoli 3 e 4.

Articolo 3

Gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità presentati da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia e Slovacchia per quanto riguarda il FABCE, da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC, da Cipro, Grecia, Italia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW dovrebbero essere rivisti al ribasso. Tali obiettivi dovrebbero essere almeno conformi ai rispettivi valori di riferimento FAB definiti nel piano operativo della rete. Qualora il piano operativo della rete specifichi misure correttive o di attenuazione la revisione degli obiettivi prestazionali dovrebbe tenere conto di tali misure.

Articolo 4

Gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale concernente l'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati da Austria e Slovacchia per quanto riguarda il FABCE, da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e dall'Italia per quanto riguarda il FAB Blue Med dovrebbero essere rivisti al ribasso, fino ad un livello in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e, ove ciò non sia ancora avvenuto, nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento. Tali revisioni al ribasso dovrebbero includere una riduzione dei costi determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e, per quanto riguarda Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania, Paesi Bassi e Italia, una revisione delle previsioni di traffico espressa in termini di unità di servizio.

Articolo 5

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.

Fatto a Bruxelles, il 2 Marzo 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_060_R_0007

 

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