Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione del 20 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per la presentazione dei programmi. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (il «FEAD»), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014. Per una più agevole visione complessiva e per facilitare l'accesso a tali disposizioni è opportuno che esse siano contenute in un unico atto di esecuzione.

(2)Al fine di garantire maggiore efficienza e trasparenza nell'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti, è opportuno stabilire il modello per le domande di pagamento e il modello per i conti dei programmi operativi.

(3)Dovrebbero, allo stesso fine, essere definiti il modello che descrive le funzioni e le procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, l'autorità di certificazione, e il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente. Tali modelli dovrebbero enunciare le caratteristiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico di dati. Considerato che detti modelli costituiranno la base per lo sviluppo del sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014, essi dovrebbero altresì indicare le modalità di inserimento dei dati sulle spese ammissibili nel sistema di scambio elettronico di informazioni.

(4)Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato conformemente a tali diritti e principi. Quanto al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione e la libera circolazione di tali dati, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo di aiuti europei agli indigenti,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere per l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione

1.La descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, l'autorità di certificazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.Nel caso in cui a più programmi operativi cofinanziati dal FEAD si applichi un sistema comune, è ammessa la redazione di un'unica descrizione delle funzioni e delle procedure di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Modello per la relazione dell'organismo di audit indipendente

1.La relazione di audit dell'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014 è redatta secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

2.Nel caso in cui a più programmi operativi cofinanziati dal FEAD si applichi un sistema comune, è ammessa la redazione di un'unica relazione di audit di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Modello per il parere dell'organismo di audit indipendente

1.Il parere dell'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014 è redatto secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento.

2.Nel caso in cui a più programmi operativi cofinanziati dal FEAD si applichi un sistema comune, è ammessa la redazione di un unico parere di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Modello per la domanda di pagamento

La domanda di pagamento di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 223/2014 viene redatta secondo il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modello per i conti

I conti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 sono presentati alla Commissione secondo il modello di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 20 Febbraio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_060_R_0001

 

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