Regolamento Delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno definire alcuni costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi disponibili per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 tali costi unitari e importi dei finanziamenti non collegati ai costi possono essere utilizzati anche per operazioni ammissibili nell'ambito del FSE+ e sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

(2)I costi unitari per il rimborso agli Stati membri sono stati stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici o statistici, come indicato all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

(3)Nella definizione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione si è attenuta ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare al principio relativo all'adeguatezza delle risorse impiegate agli investimenti intrapresi.

(4)Tenuto conto degli sforzi supplementari richiesti per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi, inclusi i rifugiati e le persone in fuga dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno stabilire costi unitari specifici per le tipologie di operazioni pertinenti.

(5)Semplificare l'attuazione di operazioni nei settori dell'istruzione formale, della formazione dei dipendenti, della formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive, nonché nel settore dei servizi di consulenza connessi all'occupazione contribuirà inoltre alla positiva attuazione dell'Anno europeo delle competenze.

(6)Riaffermando gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (2) con il nuovo obiettivo principale dell'Unione per il 2030 in materia di povertà e inclusione sociale, è opportuno agevolare l'attuazione di operazioni che contribuiscano a ridurre il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale e creare incentivi a tal fine. È pertanto opportuno definire opzioni di costo semplificate e regimi di finanziamento non collegati ai costi per le operazioni che offrono servizi di assistenza domiciliare e sul territorio nonché per le operazioni che forniscono servizi residenziali e non residenziali alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora a breve o lungo termine.

(7)Sussistono notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi relativi alle tipologie di operazioni in questione. In linea con il principio della sana gestione finanziaria, gli importi stabiliti dalla Commissione dovrebbero riflettere le specificità di ogni Stato membro.

(8)Al fine di garantire che i costi unitari rimangano un indicatore appropriato dei costi effettivamente sostenuti e che gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi restino adeguati agli investimenti effettuati per tutto il periodo di programmazione, è stato previsto un opportuno metodo di adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Le condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione alle operazioni del FSE+ e del JTF sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi, comprese le tipologie di operazioni coperte e i risultati da conseguire o le condizioni da soddisfare, l'importo di tale rimborso e il metodo di adeguamento di tale importo sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Spese ammissibili

Gli importi calcolati sulla base del presente regolamento sono considerati spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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