LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova relativi all'equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE sono stabiliti negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), di tale direttiva.
(2)Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche ad essi apportate, è opportuno che l'elenco degli strumenti internazionali applicabili sia aggiornato e che sia esplicitamente elencato l'equipaggiamento marittimo che, a seguito di tali modifiche, sia divenuto oggetto di requisiti armonizzati dell'Unione a norma della direttiva 2014/90/UE.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 della Commissione (2) dovrebbe pertanto essere abrogato.
(4)È ragionevole e proporzionato prevedere un periodo transitorio durante il quale un nuovo elemento dell'equipaggiamento marittimo conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possa continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/90/UE.
(5)Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione a norma della medesima dovrebbero essere adottati sotto forma di regolamenti di esecuzione conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva stessa.
(6)Al fine di consentire all'industria dell'equipaggiamento marittimo e agli altri portatori di interessi di adeguarsi alle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 è abrogato.
Articolo 3
1.L'equipaggiamento marittimo elencato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158" nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 25 agosto 2021 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 25 agosto 2024.
2.L'equipaggiamento marittimo elencato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157" nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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