LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.
(5)L’Argentina figura nell’elenco dell’allegato XIV come paese terzo da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, con indicazione del 28 febbraio 2023 come termine finale a causa di un focolaio di HPAI. L’Argentina figura anche nell’elenco dell’allegato XV come paese terzo da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna che siano stati sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi D conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(6)Il 10 agosto 2023 l’Argentina ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione ai focolai di HPAI confermati in stabilimenti avicoli tra il 28 febbraio 2023 e il 14 giugno 2023 e in merito alle misure da essa adottate per impedire l’ulteriore diffusione di tale malattia. A seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, l’Argentina ha in particolare attuato le misure di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, segnatamente una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione, una pulizia e una disinfezione adeguate a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti interessati e un pertinente programma di sorveglianza atto a dimostrare l’assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.
(7)La Commissione ha valutato le informazioni presentate dall’Argentina e ha concluso che tali focolai di HPAI risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dall’Argentina, paese da cui era vietato l’ingresso nell’Unione di tali prodotti.
(8)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame in Scozia, nelle aree amministrative seguenti: Aberdeenshire (2) e Dumfries and Galloway (1), confermati il 14 agosto 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(9)A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.
(10)Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.
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