Regolamento Delegato (UE) 2023/1651 della Commissione del 17 maggio 2023 che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Per misurare il livello di liquidità adeguato che le imprese di investimento dovrebbero detenere, è necessario stabilire criteri comuni per stimare il fabbisogno di liquidità corrispondente in circostanze normali e in condizioni di stress e determinare se vi siano divari tra il livello delle attività liquide detenute da dette imprese e il fabbisogno di liquidità individuato.

(2)Si ritiene che le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) siano soggette solo a un rischio di liquidità limitato rispetto ad altre imprese di investimento. Per questo motivo le autorità competenti, a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, possono esentare tali imprese di investimento dal requisito di liquidità di cui al primo comma del medesimo paragrafo. Tale esenzione è tuttavia facoltativa. Per quanto riguarda le imprese di investimento piccole e non interconnesse che non sono state esentate da tale requisito di liquidità dalla rispettiva autorità competente, sarebbe sproporzionato assoggettarle agli stessi requisiti di liquidità delle imprese di investimento interconnesse e di maggiori dimensioni. È pertanto opportuno stabilire che le autorità competenti, quando misurano il rischio di liquidità e gli elementi del rischio di liquidità di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, dovrebbero misurare solo quelli derivanti dalle attività e dagli altri fattori, specifici per le imprese di investimento piccole e non interconnesse, che hanno un’elevata probabilità di comportare un rischio di liquidità sostanziale e non coperto dai requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033. Tali fattori comprendono le attività di gestione del portafoglio, la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, punto 22), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o di un sistema organizzato di negoziazione quale definito al punto 23) del medesimo articolo, la concessione di crediti e prestiti agli investitori, nonché il rischio di finanziamento e la rilevanza della struttura del gruppo per il rischio di liquidità.

(3)A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione sono tenute a rispettare i requisiti di liquidità di cui alla parte cinque di tale regolamento a livello consolidato. Un’impresa di investimento madre nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione e una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione possono essere esposte, in una situazione consolidata, al rischio di liquidità o a elementi del rischio di liquidità che sono sostanziali e non sono coperti, o non in misura sufficiente, dai predetti requisiti in materia di liquidità. Analogamente, un’impresa di investimento madre nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione e una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione possono non soddisfare, in una situazione consolidata, i requisiti di cui agli articoli 24 e 26 della direttiva (UE) 2019/2034, mentre è improbabile che altre misure amministrative migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva entro un arco temporale adeguato. Di conseguenza le autorità competenti dovrebbero valutare su base consolidata se l’esposizione di tali imprese, holding e società al rischio di liquidità sia sostanziale e non coperta dai requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033.

(4)Le diverse attività delle imprese di investimento possono incidere sul loro profilo di liquidità in vari modi. Le variazioni del valore dei prezzi delle attività possono generare perdite e incidere sul bilancio e sulla posizione di liquidità delle imprese di investimento, sebbene dette imprese non detengano attività dei clienti per conto proprio. Le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio possono essere sensibili alle fluttuazioni del mercato che possono provocare o accentuare i disallineamenti dei flussi di cassa tra gli afflussi derivanti dal pagamento di provvigioni generalmente percepite su base trimestrale o semestrale e i deflussi per il pagamento di passività in scadenza. È pertanto opportuno specificare, per ciascun servizio o attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, i criteri che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione nel valutare se il rischio di liquidità o gli elementi del rischio di liquidità di un’impresa di investimento siano sufficientemente coperti dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033. Le autorità competenti dovrebbero in particolare essere tenute a considerare i servizi o le attività di investimento più sensibili alle fluttuazioni del mercato, in quanto tali fluttuazioni sono imprevedibili sia in termini di tempistica che di portata e possono incidere sul rischio di liquidità in modi diversi, comportando tra l’altro maggiori richieste di margini, minori profitti e provvigioni ridotte.

(5)Le imprese di investimento autorizzate a concedere crediti o prestiti agli investitori a titolo di servizio accessorio sono esposte a un rischio di liquidità specifico. Il rimborso tardivo dei debiti da parte degli investitori può compromettere la capacità di un’impresa di investimento di adempiere ai propri obblighi, mentre la liquidazione di garanzie reali con un profilo di liquidità deteriorato può tradursi in meno attività liquide da impiegare nelle operazioni ordinarie. Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare l’aumento del rischio per le imprese di investimento che prestano tali servizi.

(6)Il finanziamento è una fonte primaria di liquidità per le imprese di investimento e la limitazione o la sospensione dell’accesso ad esso può comportare la cessazione dei servizi di dette imprese, con un potenziale impatto negativo sui mercati e sui clienti. Tenendo conto delle differenze tra il finanziamento di imprese di investimento e quello di enti creditizi di deposito, e considerando che l’accesso ai finanziamenti da parte di tali imprese di investimento può comportare rischi in determinate circostanze, è necessario specificare gli elementi che le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione nel fissare requisiti specifici in materia di liquidità per le predette imprese di investimento.

(7)Il deterioramento delle situazioni macroeconomiche e geopolitiche può limitare fortemente l’accesso delle imprese di investimento ai finanziamenti. Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare le possibili conseguenze di tale deterioramento sulle fonti di finanziamento delle imprese di investimento, compresi i finanziamenti all’ingrosso e le linee di credito. In tale contesto è necessario specificare gli elementi che le autorità competenti devono valutare in relazione ad eventi esterni avversi che, se si verificassero, potrebbero aumentare il rischio di liquidità delle imprese di investimento.

(8)Onde consentire alle autorità competenti di determinare quali eventi operativi possono avere un impatto sostanziale sulla liquidità delle imprese di investimento, è necessario specificare quali eventi operativi fra quelli riportati nell’elenco delle tipologie di eventi di perdita di cui all’articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) saranno i più rilevanti per le imprese di investimento.

(9)Un maggiore rischio di liquidità può derivare dal rischio reputazionale, che a sua volta può incidere sulle operazioni delle imprese di investimento. Mentre alcuni effetti del rischio reputazionale non sono facilmente prevedibili, altri, come la riduzione dell’accesso al mercato o dell’accesso alla liquidità delle controparti, possono essere previsti. Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare l’impatto di tali effetti prevedibili del rischio reputazionale sul rischio di liquidità delle imprese di investimento.

(10)Le imprese di investimento dovrebbero monitorare attentamente il rischio di liquidità dato il potenziale impatto che questo può esercitare sul loro funzionamento. In linea con l’articolo 29 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento devono disporre di strategie, politiche e processi solidi che prevedono, fra l’altro, di sorvegliare il rischio di liquidità e far fronte alle eventuali carenze di liquidità. È pertanto necessario specificare gli elementi che dovrebbero valutare le autorità competenti per stimare l’efficacia della gestione e del controllo del rischio di liquidità delle imprese di investimento.

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