LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, prima di essere modificato dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), imponeva agli Stati membri di provvedere all’istituzione e alla conservazione di un registro per garantire l’accurata contabilizzazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciate, possedute, cedute e cancellate. A tal fine, l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3) hanno istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra divenuto operativo nel gennaio 2005. Tale sistema ha garantito l’accurata contabilizzazione di tutte le quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciate nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Unione («EU ETS») e ha tenuto traccia della titolarità delle quote EU ETS detenute in conti elettronici. Esso era costituito dai registri di tutti gli Stati membri e da un amministratore centrale, designato dalla Commissione, incaricato di tenere un catalogo indipendente delle operazioni per registrare il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote. Detto catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL) è stato istituito a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2216/2004. Il CITL controllava, registrava e autorizzava automaticamente tutte le operazioni effettuate tra i conti dei registri nazionali. Quando i controlli automatizzati riscontravano irregolarità, il CITL interrompeva le operazioni viziate e l’amministratore centrale aveva l’obbligo di informarne lo Stato membro o gli Stati membri interessati. Inoltre, lo Stato membro o gli Stati membri interessati dovevano astenersi dal registrare le operazioni relative alle quote interessate o qualsiasi altra operazione connessa fino a quando le irregolarità non fossero state risolte.
(2)L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è stato modificato dalla direttiva 2009/29/CE, che ha sostituito i registri nazionali con un registro dell’Unione. L’articolo 3 della direttiva 2009/29/CE conteneva tuttavia una disposizione transitoria secondo cui le disposizioni della direttiva 2003/87/CE dovevano continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012. Nel frattempo il CITL è stato sostituito dal catalogo delle operazioni dell’Unione europea («EUTL»), istituito dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione (4). Detto regolamento della Commissione è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (5), il cui articolo 4 ha istituito il registro dell’Unione. Quest’ultimo regolamento della Commissione è stato a sua volta sostituito dal regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (6), ad eccezione dell’articolo 3, punto 30. Oggi il regolamento delegato (UE) 2019/1122 contiene quindi le norme per il funzionamento del registro dell’Unione per la fase 4 del sistema per lo scambio di quote di emissione dell’UE, iniziata il 1o gennaio 2021, e tutte le quote EU ETS rilasciate a partire dal 1o gennaio 2012 devono essere conservate nel registro dell’Unione. A seguito della centralizzazione dei registri, l’EUTL è stato integrato nel registro dell’Unione e ciò dovrebbe essere rispecchiato nel regolamento delegato (UE) 2019/1122. Il registro dell’Unione svolge pertanto tutte le funzioni dell’EUTL dal 1o gennaio 2012.
(3)Nell’ambito della modernizzazione dell’infrastruttura informatica del registro dell’Unione, la Commissione, quale amministratore centrale, ne rivaluta periodicamente il ruolo e la possibile evoluzione al fine di eliminare le ridondanze informatiche (vale a dire i riferimenti a componenti informatiche anziché a funzioni o controlli) e preparare l’infrastruttura alle future evoluzioni del quadro informatico, senza comprometterne la funzionalità o la sicurezza. Mentre da un lato tale modernizzazione influirà sulle modalità di esecuzione dei controlli automatizzati, dall’altro lato dovrebbero essere mantenuti tutti i controlli prescritti dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, che prevengono le irregolarità al momento del rilascio, del trasferimento o della cancellazione delle quote.
(4)Attualmente gli utenti del registro dell’Unione possono avviare trasferimenti senza alcuna limitazione, entro determinate soglie (in valore) del trasferimento. Per migliorare la sicurezza delle operazioni di valore elevato, dovrebbe essere obbligatorio fare uso di elenchi di conti di fiducia per le operazioni al di sopra di una determinata soglia.
(5)Nella comunicazione del 13 ottobre 2021 sull’aumento dei prezzi dell’energia (7), la Commissione ha chiesto all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di esaminare più da vicino i modelli di comportamento di negoziazione e l’eventuale necessità di azioni mirate sul mercato europeo del carbonio. Una fonte importante per tale analisi da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati erano i dati sulla proprietà e sui trasferimenti di quote contenuti nel registro dell’Unione. Dall’analisi è emerso che, ai fini del monitoraggio del mercato, sarebbe utile aggiungere al regolamento delegato (UE) 2019/1122 l’obbligo di individuare le operazioni di quote di emissioni tra titolari di conti che fanno parte dello stesso gruppo. Attualmente le informazioni sulla struttura del gruppo sono richieste solo per i conti di deposito di gestore. L’obbligo di fornire tali informazioni dovrebbe essere introdotto anche per i conti di scambio.
(6)L’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 elenca i soggetti che possono accedere ai dati del registro dell’Unione. Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (8) ha istituito la Procura europea (EPPO), incaricata dal 1o giugno 2021 di indagare, perseguire e rinviare a giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Tali reati comprendono diverse tipologie di frode, l’evasione IVA con danni superiori a 10 milioni di EUR, il riciclaggio di denaro, la corruzione ecc. È pertanto opportuno includere l’EPPO fra i soggetti elencati all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
(8)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ha espresso un parere il 20 aprile 2023.
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