Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1633 della Commissione del 10 agosto 2023 che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012 del PE e del Consiglio.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)In conformità dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione dei nomi «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» in quanto indicazione geografica protetta (IGP). La domanda si riferisce a una birra prodotta nella città di Lida, in Bielorussia, ed è stata presentata dalla società per azioni «Lidskoe Pivo» della Bielorussia il 21 luglio 2021 (PGI-BY-02789).

(2)In seguito all’esame, la Commissione ha inviato una lettera per chiedere chiarimenti su alcuni aspetti del fascicolo. In particolare, tenendo conto che l’acqua per la produzione della «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva» deve provenire da particolari sorgenti situate su terreni di proprietà del richiedente, e la produzione del prodotto viene effettuata secondo una «istruzione tecnica unica e separata», (come indicato nel disciplinare di produzione iniziale), il cui titolare e unico utilizzatore è il richiedente, al richiedente è stato chiesto di spiegare se è possibile la partecipazione di altri produttori conformemente ai principi del regime delle indicazioni geografiche nell’UE.

(3)La Commissione ha inoltre spiegato che una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo, al momento della presentazione di una domanda, qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012: a) la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda; e b) per quanto riguarda le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. Al richiedente è stato chiesto di fornire tali giustificazioni.

(4)Nella risposta il richiedente ha fornito un Documento unico e un Disciplinare di produzione aggiornati, secondo i quali la società per azioni «Lidskoe Pivo» è l’unico proprietario e gestore dei pozzi che devono essere utilizzati per la produzione di «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva», e l’intero processo di produzione è svolto sul territorio della città di Lida dal richiedente e secondo una «istruzione tecnica unica e separata», il cui titolare e unico utilizzatore è il richiedente.

(5)Sulla scorta delle informazioni fornite, la Commissione ha concluso che la domanda non soddisfa le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e, nella lettera di rifiuto, ha comunicato che se non saranno pervenute osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera, intende avviare la procedura per l’adozione di una decisione formale della Commissione che respinga la domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)La Commissione ha tenuto conto del fatto che il sistema delle IG è stato sviluppato e concepito per consentire ai produttori di una determinata zona, il cui prodotto si differenzia da qualsiasi altro prodotto sul mercato per effetto dell’ambiente naturale/sociale in cui è stato prodotto, di proteggere i propri prodotti.

(7)La Commissione ha ritenuto che la partecipazione di altri produttori sia chiaramente impossibile nel caso della «Лидское пиво/Lidskoe pivo/Лiдскае пiва/Lidskae piva», nel quale il richiedente è l’unico proprietario e gestore dei pozzi che devono essere utilizzati per la produzione del prodotto in questione.

(8)La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che il proprietario e unico utilizzatore della «istruzione tecnica unica e separata» in base alla quale il prodotto viene realizzato, è il richiedente. Le caratteristiche del prodotto non sono pertanto attribuibili alla sua origine geografica, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, bensì a un metodo di produzione speciale che è in possesso esclusivo del richiedente.

(9)Inoltre l’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede che le domande di protezione delle IG siano presentate, di norma, da gruppi di produttori. Solo se sono soddisfatte le condizioni aggiuntive dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, un singolo produttore può richiedere tale protezione. La Commissione ha rilevato che il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo.

(10)Alla lettera di rifiuto inviata dalla Commissione, il richiedente ha risposto che non sono i pozzi in sé a determinare la composizione speciale dell’acqua, bensì le fonti naturali di acqua sotterranea situate nella città di Lida, che rendono l’acqua unica. Secondo il richiedente, non vi sono ostacoli alla realizzazione di un nuovo pozzo o all’acquisizione dei diritti su un pozzo esistente da parte di qualsivoglia altro produttore.

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EurLex

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