LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Nel contesto dell’insorgenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Italia, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/834 della Commissione (2) relativo a 294 focolai verificatisi tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
(2)L’Italia ha informato la Commissione che anche numerose aziende che allevano pollastre diverse dalle pollastre in gabbia sono state interessate da misure sanitarie e veterinarie sotto forma di chiusure obbligatorie, con conseguenti perdite. Attualmente il regolamento di esecuzione (UE) 2023/834 non si applica a tali aziende.
(3)È pertanto opportuno partecipare nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/834 per le aziende che non allevano soltanto pollastre in gabbia ma anche altri tipi di pollastre, mantenendo lo stesso importo unitario di sostegno e lo stesso numero massimo di capi ammissibili.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/834.
(5)Al fine di garantire l’attuazione immediata da parte dell’Italia delle misure relative ad altre categorie di pollame stabilite nel presente regolamento entro il termine applicabile al pagamento dell’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/834, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/834, la lettera b), punto i) è sostituita dalla seguente:
«i)0,038 EUR alla settimana per pollastra di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 1 417 836 capi;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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