Regolamento Delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), e in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti (2) («la convenzione»), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3) («il protocollo»).

(2)L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.

(3)Nella sua decima riunione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi l'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati senza deroghe specifiche.

(4)È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, per includervi l'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati.

(5)Al fine di migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno stabilire un valore limite per la presenza di PFHxS, di suoi sali e di composti a esso correlati sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze, nelle miscele e negli articoli. È opportuno fissare il valore limite a 0,025 mg/kg per il PFHxS, compresi i suoi sali, e a 1 mg/kg per i singoli composti correlati al PFHxS o per una combinazione di tali composti. Per l'uso nelle schiume antincendio in cui non è attualmente possibile rispettare tali valori limite, è opportuno stabilire limiti di concentrazione più elevati, che dovrebbero essere riesaminati dalla Commissione entro 3 anni in vista di un loro abbassamento.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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