LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l’articolo 89, l’articolo 109, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 122,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2)Nel contesto di tale modifica, le disposizioni degli articoli 6, 10, 12, 14, 15, 20 e 22 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (3) sono state inserite all’articolo 96, paragrafi 5 e 6, all’articolo 97, paragrafo 2, all’articolo 98, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e agli articoli 105, 106 e 106 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3)In particolare, l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33 non è più utile in quanto stabilisce una procedura specifica per l’approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare — consentendone l’approvazione senza votazione del comitato in caso di mancata opposizione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — che è diventata la procedura standard per la registrazione di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ma anche per l’approvazione di modifiche dell’Unione del disciplinare a norma dell’articolo 105, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(4)Per motivi di chiarezza e fruibilità da parte degli operatori, è opportuno sopprimere gli articoli 6, 10, 12, 14, 15, 20 e 22 del regolamento delegato (UE) 2019/33 e modificare i riferimenti a tali articoli.
(5)A seguito dell’aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all’articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante il regolamento (UE) 2021/2117, il precedente paragrafo 3 di tale articolo è diventato il paragrafo 4. A seguito all’aggiunta di nuovi punti, all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 la lettera a), punto iii), e la lettera b), punto iii), sono diventate rispettivamente la lettera a), punto iv) e la lettera b), punto iv), di tale articolo. I riferimenti all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e i riferimenti all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/33 dovrebbero essere adeguati di conseguenza.
(6)L’allegato III, sezione B, punto 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (4) dispone che, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva», «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles». Tuttavia l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 stabilisce attualmente che tale deroga si applica solo ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry». Per garantire la coerenza con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/934 e con il disciplinare dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva», è necessario modificare l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e chiarire che la deroga relativa alla provenienza del mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione si applica anche ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva».
(7)Per tutti i prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il regolamento (UE) 2021/2117 ha introdotto, all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine minimo di conservazione quale indicazione obbligatoria. Tuttavia, conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) applicabili a tutti i prodotti alimentari, è opportuno stabilire che il termine minimo di conservazione, quando è presente sul recipiente, non deve necessariamente figurare nello stesso campo visivo come previsto per le altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(8)Il regolamento (UE) 2021/2117 ha aggiunto anche l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale all’elenco delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, rispettivamente, lettere b) e l), del regolamento (UE) n. 1169/2011. Modificando l’articolo 122 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (UE) 2021/2117 ha inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell’applicazione del nuovo requisito di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto opportuno prevedere le norme necessarie per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti vitivinicoli, dei processi specifici e dei tempi di produzione, fornendo nel contempo informazioni complete e accurate ai consumatori. Tali norme dovrebbero applicarsi quando l’elenco degli ingredienti figura sull’etichetta del vino, ma anche quando l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta, conformemente all’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(9)L’articolo 119, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011, stabilisce che, se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica, l’indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze deve figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta. Per motivi di coerenza con le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 che già si applicano al vino, è opportuno che in tali casi continui ad applicarsi la deroga di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33 che consente di indicare tali sostanze al di fuori dello stesso campo visivo. Tuttavia, se l’elenco degli ingredienti è indicato sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta, esso deve figurare sul recipiente nello stesso campo visivo e anche le sostanze allergeniche devono essere indicate in tale elenco, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
(10)Poiché i prodotti vitivinicoli sono sempre ottenuti da uve, è opportuno consentire l’uso di un unico termine per indicare la materia prima di base nell’elenco degli ingredienti, indipendentemente dal fatto che il vinificatore abbia utilizzato uve fresche o mosto di uve. Infatti l’uso coerente del termine «uve» nell’elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli consente un’informazione armonizzata, comprensibile e chiara per i consumatori.
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