Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).
(2)Il 24 ottobre 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2182 (2014), relativa alla situazione in Somalia e in Eritrea, che, tra l'altro, conferma l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia.
(3)L'UNSCR 2182 (2014) autorizza gli Stati membri delle Nazioni Unite a ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese, laddove sussistano fondati motivi per ritenere che trasportino carbone di legna in violazione del divieto concernente il carbone di legna, oppure armi o equipaggiamenti militari in violazione dell'embargo sulle armi, oppure armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate.
(4)È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nella decisione 2010/231/PESC è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 4 bis
1.Conformemente ai punti da 15 a 21 dell'UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le “Forze marittime congiunte”, in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:
i)trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna;
ii)trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia;
iii)trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal Comitato delle sanzioni.
2.Prima di effettuare un'ispezione ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano in buona fede per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.
3.Nell'effettuare un'ispezione ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a tutte le misure necessarie commisurate alle circostanze, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani applicabili in materia, e adoperandosi quanto più possibile per evitare indebiti ritardi o indebite interferenze nell'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo o della libertà di navigazione.
4.Qualora vengano scoperti prodotti la cui consegna, importazione o esportazione siano vietate dall'embargo sulle armi nei confronti della Somalia o dal divieto concernente il carbone di legna, gli Stati membri possono sequestrare e smaltire tali prodotti (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento). Nel corso dell'ispezione, gli Stati membri possono acquisire prove direttamente connesse al trasporto di tali prodotti. Gli Stati membri possono smaltire il carbone di legna sequestrato mediante rivendita soggetta al controllo del gruppo di monitoraggio per la Somalia e l'Eritrea (SEMG). Lo smaltimento dovrebbe essere effettuato in maniera responsabile dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri possono autorizzare le navi e i loro equipaggi a deviare verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo. Gli Stati membri che cooperano nello smaltimento di tali prodotti trasmettono al Comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dall'ingresso di detti prodotti nel loro territorio, una relazione scritta sulle misure intraprese ai fini del loro smaltimento o della loro distruzione.
5.Gli Stati membri notificano tempestivamente al Comitato delle sanzioni qualsiasi ispezione di cui al paragrafo 1, anche presentando una relazione sull'ispezione che contenga tutti gli elementi pertinenti, tra cui la spiegazione dei motivi e dei risultati dell'ispezione e, ove possibile, lo Stato di bandiera della nave, il nome della nave, il nome e le informazioni per l'identificazione del comandante della nave, del proprietario della nave e del venditore originario del carico, nonché gli sforzi compiuti per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.
6.Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 2 Marzo 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
D.REIZNIECE-OZOLA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0014