Decisione n. 253 del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali.

Giustizia 1979

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA EUROPEA PER LE FERROVIE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (2),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)L’Agenzia ha il potere di effettuare indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari») (3), e alla decisione, dell’8 luglio 2022, dell’Agenzia recante disposizioni generali di attuazione relative allo svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari. Se necessario, l’Agenzia notifica anche i casi all’OLAF.

(2)I membri del personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell’Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione. Tale aspetto è disciplinato dalla decisione dell’Agenzia sulle norme interne in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing) del 15 novembre 2018.

(3)L’Agenzia ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella decisione ERA-ED-690/2013 che stabilisce disposizioni di attuazione in conformità dello statuto. La decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti «di fiducia» in seno all’Agenzia.

(4)L’Agenzia può anche svolgere indagini in merito a potenziali violazioni delle norme di sicurezza relative alle informazioni classificate UE («ICUE»), sulla base della propria politica di informazione e IT che adotta norme di sicurezza per la protezione di tali informazioni.

(5)L’Agenzia è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività.

(6)Nell’ambito di tali indagini amministrative, audit e indagini, l’Agenzia collabora con le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell’Unione.

(7)L’Agenzia può collaborare con le autorità nazionali dei paesi terzi e con organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.

(8)L’Agenzia può collaborare anche con le autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.

(9)L’Agenzia è coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni impugnate dinanzi alla Corte o, ancora, intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto l’Agenzia potrebbe avere la necessità di salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.

(10)Per espletare le proprie mansioni, l’Agenzia raccoglie ed elabora informazioni e varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale, nonché dati finanziari. L’Agenzia funge da titolare del trattamento.

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Tratto da:

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EurLex

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