LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 10, e l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.
(2)Occorre specificare i requisiti in materia di dati per la produzione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prezzi agricoli al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l’armonizzazione.
(3)A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, gli atti di esecuzione che definiscono i set di dati da trasmettere alla Commissione specificano gli elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso, come l’elenco delle variabili, la descrizione delle variabili, le unità di osservazione, le regole metodologiche da applicare e i termini per la trasmissione dei dati.
(4)Occorre specificare le variabili per cui è richiesta la dimensione regionale, dal momento che tale dimensione è necessaria solo per alcune variabili.
(5)I periodi di riferimento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2379 dovrebbero essere ulteriormente specificati.
(6)Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, occorre un quadro metodologico comune per la compilazione delle statistiche sui prezzi agricoli.
(7)Gli indici dei prezzi agricoli rappresentano dati di riferimento necessari per i conti economici dell’agricoltura, come specificato dal regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e le unità di osservazione dovrebbero pertanto rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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