Regolamento Delegato (UE) 2023/1577 della Commissione del 20 aprile 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325, paragrafo 9, terzo comma, l’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, terzo comma, e l’articolo 325 sexagies, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)In considerazione delle diverse misure del valore applicabili alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, è necessario specificare se gli enti debbano utilizzare il valore contabile o il valore equo di tali posizioni come base per calcolare, in conformità del metodo standardizzato alternativo o del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, al rischio di posizione in merci o a entrambi i rischi.

(2)Poiché il valore delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione non è determinato solo da fattori di rischio di mercato, gli enti non dovrebbero essere tenuti a effettuare una valutazione giornaliera di tali posizioni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio secondo il metodo standardizzato alternativo. Essi dovrebbero invece riflettere nel valore delle posizioni utilizzate come base di calcolo solo le variazioni associate alle componenti del rischio di cambio di tali posizioni.

(3)Per fini di coerenza con le prassi contabili, gli enti dovrebbero utilizzare l’ultimo valore contabile disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come base di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di cambio in conformità del metodo standardizzato alternativo. Tuttavia anche il valore equo di tali posizioni è considerato una base appropriata per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Pertanto se valutano almeno trimestralmente tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione al valore equo, gli enti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare quest’ultimo anziché l’ultimo valore contabile disponibile come base del calcolo dei requisiti di fondi propri.

(4)Onde limitare potenziali rappresentazioni errate del rischio di cambio all’esterno del portafoglio di negoziazione, la frequenza con cui gli enti sono tenuti ad aggiornare la base utilizzata per riflettere le variazioni dei fattori di rischio di cambio dovrebbe essere mensile. Tale frequenza è proporzionata, in particolare rispetto alla frequenza giornaliera con cui gli enti sono tenuti ad aggiornare i fattori di rischio di cambio secondo il metodo alternativo dei modelli interni.

(5)Considerando che talune posizioni in valuta estera esterne al portafoglio di negoziazione potrebbero derivare da elementi non monetari il cui valore non è aggiornato a ciascuna data di riferimento per le segnalazioni per riflettere le variazioni del tasso di cambio, è necessario stabilire un trattamento specifico per armonizzare il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di tali elementi in conformità del metodo basato sulle sensibilità di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)In linea con i principi contabili internazionali, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri gli enti sono in generale tenuti a valutare al valore equo gli strumenti finanziari che comportano un rischio di posizione in merci. Tuttavia se un ente detiene fisicamente una merce e non utilizza il valore equo di tale posizione a fini contabili, il valore equo di detta posizione dovrebbe essere utilizzato come base di calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in quanto garantisce un’applicazione accurata e lineare del metodo standardizzato alternativo. Inoltre l’utilizzo del valore equo come base consente agli enti di contabilizzare accuratamente le coperture e gli effetti di diversificazione tra le posizioni detenute all’esterno del portafoglio di negoziazione e quelle detenute al suo interno. Tale base dovrebbe essere aggiornata mensilmente onde assicurare un metodo proporzionato, in particolare rispetto alla frequenza giornaliera con cui gli enti sono tenuti ad aggiornare i fattori di rischio di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni.

(7)Il quadro normativo generale per la valutazione delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni dovrebbe essere allineato al quadro normativo per il metodo standardizzato alternativo, considerando che potrebbero esistere unità di negoziazione le cui posizioni sono capitalizzate utilizzando il metodo standardizzato alternativo in un trimestre e il metodo alternativo dei modelli interni in un altro trimestre. È tuttavia necessario precisare che, diversamente dal metodo standardizzato alternativo, il metodo alternativo dei modelli interni richiede il calcolo di dati su base giornaliera.

(8)Ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione dei profitti e delle perdite di cui agli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni, è necessario specificare in che modo gli enti devono calcolare le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio, in particolare in relazione al valore delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Pertanto, onde tenere conto delle caratteristiche specifiche delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci, è necessario specificare il modo in cui il regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione (2) dovrebbe essere applicato a tali posizioni.

(9)Al fine di garantire la coerenza con la portata dei rischi rilevati nel modello di misurazione dei rischi, le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dovrebbero generalmente riflettere solo quelle relative ai fattori di rischio di mercato. Tuttavia, data la probabile difficoltà di isolare le variazioni relative al rischio di cambio e al rischio di posizione in merci per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci e per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che non variano linearmente in funzione delle fluttuazioni del tasso di cambio, gli enti dovrebbero essere autorizzati a riflettere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio le variazioni relative a tutte le componenti che determinano il valore di dette posizioni esterne al portafoglio di negoziazione.

(10)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, in quanto tutte riguardano il trattamento delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, al rischio di posizione in merci o a entrambi i rischi. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, favorirne una visione globale e assicurarne un facile accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che le stesse fissano, è opportuno riunirle tutte in un unico regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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