IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (2).
(2)Il regolamento (UE) 2022/2309 attua la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio (3) e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite perché sono responsabili o coinvolte nelle violenze delle bande, in attività criminali o in violazioni dei diritti umani, oppure le sostengono, o compromettono in altro modo la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione.
(3)La decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce criteri complementari sulla cui base l’Unione può applicare autonomamente le restrizioni di viaggio, il congelamento dei beni e il divieto di mettere risorse a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi («misure complementari»).
(4)La decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce inoltre che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza si deve applicare anche alle misure complementari.
(5)È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2023/1574, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(6)Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato II della decisione (PESC) 2022/2319, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 sia esercitato dal Consiglio.
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