LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Francia al fine di registrare i nomi «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté» (PGI-FR-02427) (2), «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté» (PGI-FR-02431) (3), «Bulagna de l'Île de Beauté» (PGI-FR-02429) (4) e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» (PGI-FR-02432) (5) come indicazioni geografiche protette (IGP) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(2)Sono pervenute tre notifiche di opposizione relative alle domande in oggetto da parte dell'Italia, della Spagna e di un'organizzazione internazionale con sede in Svizzera.
(3)Dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate e averle ritenute ricevibili, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha invitato gli opponenti ad avviare adeguate consultazioni al fine di raggiungere un accordo.
(4)Le consultazioni tra la Francia e gli opponenti si sono concluse senza il raggiungimento di un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.
(5)In primo luogo gli opponenti hanno invocato la non conformità delle domande di IGP: «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté», «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté», «Bulagna de l'Île de Beauté» e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» con le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
A tale riguardo gli opponenti hanno sostenuto che i requisiti stabiliti nella definizione di indicazione geografica protetta ai sensi del suddetto articolo non sono soddisfatti, in quanto, a loro avviso, i prodotti oggetto delle presenti domande di IGP non possiedono caratteristiche specifiche che possano essere collegate alla zona geografica interessata. È stata inoltre richiamata l'attenzione sui presunti metodi industriali di produzione, come l'affumicatura, utilizzati per i salumi in questione, che secondo gli opponenti dimostrerebbero ulteriormente l'assenza del legame con la zona geografica.
(6)Inoltre gli opponenti hanno sostenuto che, contrariamente ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, al momento della presentazione delle domande di IGP il nome «Île de Beauté» non era utilizzato nel commercio.
(7)Gli opponenti hanno altresì fatto riferimento a una potenziale violazione delle norme sull'omonimia di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 in considerazione delle DOP esistenti in Corsica: «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» e «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». A tal fine gli opponenti hanno chiesto se, tenuto conto dell'obiettivo specifico perseguito dal suddetto articolo, l'omonimia possa sussistere solo nel caso di termini identici o anche nel caso di espressioni che sono sinonimi.
(8)Gli opponenti hanno inoltre sostenuto che la proposta di registrazione delle IGP comprometterebbe l'esistenza delle suddette DOP, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Al riguardo hanno attirato l'attenzione sul fatto che i nomi delle quattro domande di IGP si riferiscono a prodotti ottenuti in una zona geografica quasi identica a quella di altri salumi, i cui nomi sono già riconosciuti come le DOP di cui sopra. Sebbene i nomi delle quattro domande di IGP in questione appaiano diversi da quelli delle DOP sopra indicate da un punto di vista lessicale, «Île de Beauté» è comunemente intesa dal consumatore come sinonimo di «Corse» (Corsica), che fa parte di tali nomi DOP.
Di conseguenza, secondo gli opponenti, i consumatori possono essere erroneamente portati a credere che esista un legame tra «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté», «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté», «Bulagna de l'Île de Beauté» e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» e le DOP registrate «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» e «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Gli opponenti ritengono che la confusione sarebbe ancora più probabile considerato il fatto che i prodotti designati come le IGP e le DOP di cui sopra appartengono tutti alla stessa categoria di prodotti (salumi).
(9)La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte dagli opponenti alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ha tenuto conto dei risultati delle opportune consultazioni svoltesi tra il richiedente e gli opponenti.
(10)Per quanto riguarda la presunta non conformità delle domande di IGP alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 in riferimento alla mancanza delle caratteristiche specifiche che potrebbero essere legate alla zona geografica interessata, è opportuno considerare quanto segue.
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