LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(2)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell’elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è Acer L.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore, completa valutazione dei rischi.
(4)Il 3 maggio 2022 il Regno Unito (5) ha presentato alla Commissione una serie di domande di esportazione nell’Unione delle piante da impianto seguenti («piante in questione»):
—piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti alla specie Acer campestre, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto;
—piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer palmatum, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;
—piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer platanoides, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; e
—piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer pseudoplatanus, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto.
Le domande erano suffragate dai fascicoli tecnici pertinenti.
(5)Il 24 maggio 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato quattro pareri scientifici riguardanti la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (6), (7), (8), (9). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci, Coniella castaneicola, Cryphonectria parasitica, Entoleuca mammata, Eulecanium excrescens, Meloidogyne fallax, Meloidogyne mali, Phytophthora ramorum, Scirtothrips dorsalis e Takahashia japonica quali organismi nocivi pertinenti per ciascuna delle specie delle piante in questione.
(6)L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi. Essa ha concluso che vi è una probabilità elevata che le piante in questione siano esenti da tali organismi nocivi.
(7)Sulla base di tali pareri, si considera ridotto a un livello accettabile il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.
(8)Le misure descritte dal Regno Unito nei fascicoli tecnici sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante in questione.
(9)Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
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