IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).
(2)La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(3)La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (3).
(4)La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014.
(5)La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014.
(6)Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (4).
(7)Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 (5) aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio (UAV) utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.
(8)Il 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato con fermezza il sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, il quale deve cessare. A tale riguardo, il Consiglio europeo ha accolto con favore le sanzioni adottate dal Consiglio il 20 ottobre 2022.
(9)Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 (6) aggiungendo quattro persone iraniane e quattro entità iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.
(10)Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni in cui ha condannato con fermezza, considerandolo inaccettabile, qualsiasi tipo di sostegno militare da parte dell'Iran, compresa la fornitura di UAV, alla guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le armi fornite dall'Iran vengono usate indiscriminatamente dalla Russia contro la popolazione civile e le infrastrutture ucraine, provocando distruzioni e sofferenze umane orribili. In tale contesto, il Consiglio ha ricordato che il trasferimento di determinati droni e missili da combattimento verso o dall'Iran senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viola la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
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