IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (2).
(2)La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2010 del Consiglio (3) e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(3)La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII di tale regolamento.
(4)La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII di tale regolamento.
(5)Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (5).
(6)La Russia utilizza velivoli senza equipaggio (UAV) prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambe entità sanzionate dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne.
(7)Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 (6) aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (7), in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 (8) aggiungendo all'elenco quattro persone iraniane e quattro entità iraniane supplementari e il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (9) aggiungendo altre quattro persone iraniane all'elenco.
(8)Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale decisione vieta l'esportazione in Iran di componenti utilizzati nella fabbricazione di UAV. Prevede inoltre il divieto di vendita, concessione in licenza o trasferimento, in qualsiasi altro modo, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione a una persona, un'entità o un organismo in Iran o per un uso in Iran. La decisione prevede altresì il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, nonché il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di tali soggetti e le persone, le entità e gli organismi oggetto delle misure restrittive sono elencati nell'allegato della stessa.
(9)Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.
(10)Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1532, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.
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