Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1498 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il Regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall’essere concluso e continua a costituire una fonte di sofferenza e instabilità.

(3)Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva. Il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l’efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il loro approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l’efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria.

(4)Il Consiglio ha accertato che l’Iran fornisce sostegno militare al regime siriano. Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che una persona coinvolta nello sviluppo e nella fornitura di sistemi di difesa aerea destinati alla Siria debba essere aggiunta all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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