LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. in determinate forme, originario della Bielorussia, del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan, dell’Ucraina e degli Stati Uniti, può essere introdotto nel territorio dell’Unione solo se soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2).
(2)Tali prescrizioni mirano a proteggere l’Unione dall’Agrilus planipennis Fairmaire («organismo nocivo specificato»).
(3)In deroga all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di Fraxinus L. («legno di frassino») può essere introdotto nel territorio dell’Unione dal Canada conformemente alle prescrizioni particolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione (3). Tali prescrizioni sono analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (4) per lo stesso legno avente la medesima origine. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023.
(4)In deroga all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legno di frassino può essere introdotto nel territorio dell’Unione dagli Stati Uniti conformemente alle prescrizioni particolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione (5). Tali prescrizioni sono analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione (6) per lo stesso legno avente la medesima origine. Anche detto regolamento scade il 30 giugno 2023.
(5)Tali prescrizioni particolari, volte a proteggere il territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, si sono dimostrate efficaci, durante l’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918 e (UE) 2020/1002. Prescrizioni analoghe si sono inoltre dimostrate efficaci durante l’applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/412 e (UE) 2018/1203.
(6)Sulla base degli elementi di prova raccolti, si conclude che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è ridotto a un livello accettabile e che in tali paesi terzi sono state adottate misure di attenuazione adeguate.
(7)Le prescrizioni particolari di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918 e (UE) 2020/1002 risultano essere misure di attenuazione adeguate. È pertanto opportuno includerle nell’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(8)L’allegato VII dovrebbe stabilire che per l’introduzione nel territorio dell’Unione di legno di frassino deve essere soddisfatta una delle seguenti prescrizioni particolari: il legno di frassino dovrebbe essere trattato con radiazioni ionizzanti, o essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o essere sottoposto a scortecciatura, segatura, trattamento termico ed essiccazione, a condizioni specifiche e in combinazione con prescrizioni specifiche relative agli impianti in cui il legno è prodotto, manipolato o immagazzinato. In quest’ultima opzione, e al fine di garantire controlli efficaci e trasparenza, ciascun fascio del legno dovrebbe recare in modo visibile sia un numero sia un’etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated — Kiln Dried».
(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione (7) prevede che, in deroga all’allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. («legno specificato»), originario del Canada e degli Stati Uniti, possa essere introdotto nel territorio dell’Unione se accompagnato dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e b) di detto punto 87. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023. Esso prevede le due opzioni seguenti quali prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione: il legno specificato deve essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o deve essere trattato con radiazioni ionizzanti a condizioni specifiche.
(10)Tali prescrizioni particolari, volte a proteggere il territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, si sono dimostrate efficaci durante l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164. Prescrizioni analoghe si sono inoltre dimostrate efficaci durante l’applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/412 e (UE) 2018/1203.
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