Regolamento (UE) 2023/1428 della Commissione del 7 luglio 2023 che modifica l’allegato del Regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471).

Giustizia 109

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3)I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono sostanze autorizzate in una varietà di alimenti in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)Il 26 settembre 2017 l’Autorità ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) come additivi alimentari (4), nel quale ha concluso che non è necessario stabilire un valore numerico per l’assunzione giornaliera ammissibile e che l’additivo alimentare non pone problemi di sicurezza se utilizzato negli alimenti per la popolazione generale. Secondo il parere dell’Autorità, gli usi negli alimenti per lattanti di età inferiore a 16 settimane richiederebbero una valutazione del rischio specifica. L’Autorità ha raccomandato di apportare alcune modifiche alle specifiche dell’additivo alimentare E 471 di cui al regolamento (UE) n. 231/2012.

(5)In seguito alla pubblicazione di tale parere scientifico, nell’ambito della nuova valutazione della sicurezza degli additivi alimentari autorizzati nella categoria di alimenti 13.1 (Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione ha chiesto all’Autorità di colmare le carenze di dati evidenziate nelle raccomandazioni di detto parere scientifico.

(6)Il 29 novembre 2018 l’Autorità ha lanciato un invito pubblico a presentare dati tecnici tossicologici sull’additivo alimentare E 471. Ciò ha consentito alle parti interessate di fornire le informazioni richieste affinché l’Autorità potesse completare la valutazione del rischio dell’E 471 come additivo alimentare negli alimenti per tutti i gruppi della popolazione e valutare la sicurezza del suo uso negli alimenti per lattanti di età inferiore a 16 settimane.

(7)Nel 2020 è stata effettuata una notifica RASFF riguardante il rilevamento di livelli elevati di glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo), genotossici e cancerogeni, nell’additivo alimentare E 471 utilizzato nella produzione di una pasta da spalmare. Alla luce di tale notifica e in attesa delle raccomandazioni dell’Autorità sulla fissazione dei limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi nell’additivo alimentare, sono state intraprese azioni di follow-up sulla base dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Nei campioni commerciali dell’additivo alimentare analizzati dall’industria durante lo stesso periodo in risposta all’invito a presentare dati sono stati rilevati un ampio intervallo di concentrazione e livelli elevati di glicidil esteri (espressi come glicidolo).

(8)Dato che l’additivo alimentare E 471 è autorizzato «quantum satis» nelle categorie di alimenti per le quali è prevista o è già in vigore la fissazione di livelli massimi per la presenza di glicidil esteri degli acidi grassi, è opportuno stabilire livelli massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) nell’additivo alimentare E 471 al fine di evitare l’immissione sul mercato di alimenti non sicuri.

(9)Nel parere scientifico adottato il 30 settembre 2021 (6) l’Autorità ha concluso che non sussistono motivi di preoccupazione per la sicurezza quando l’additivo alimentare E 471 è utilizzato nelle categorie di alimenti 13.1.1 (Alimenti per lattanti) e 13.1.5.1 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti) dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e conformemente all’allegato III del medesimo regolamento. L’Autorità ha raccomandato di adeguare le attuali specifiche dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), in particolare riducendo i limiti massimi per gli elementi tossici e inserendo limiti massimi per le impurità e i componenti che pongono problemi di sicurezza.

(10)Alla luce della raccomandazione dell’Autorità e dei tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti di cui al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (7), è pertanto opportuno modificare le specifiche dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471). La definizione dell’additivo alimentare dovrebbe essere modificata al fine di limitare l’uso di glicerolo per la produzione dell’additivo alimentare al glicerolo conforme alle specifiche dell’additivo alimentare E 422. È opportuno stabilire un tenore massimo di acido erucico nell’attuale voce «Tenore» per i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471). È opportuno ridurre gli attuali limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio e il cadmio e stabilire limiti massimi per la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) e per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) conformemente al parere dell’Autorità. Al fine di escludere un’elevata esposizione a tali impurità e componenti che destano preoccupazione derivante dal consumo di alimenti contenenti l’additivo alimentare E 471 da parte di consumatori vulnerabili, è necessario stabilire limiti massimi più rigorosi per l’acido erucico e la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) applicabili agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia (8). Tali limiti massimi tengono conto del livello ragionevolmente ottenibile al momento mediante l’applicazione di buone prassi di fabbricazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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