La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2008/971/CE del Consiglio (2) concedeva l'equivalenza a determinati paesi terzi per quanto riguarda i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali di moltiplicazione a partire da tali materiali di base. Le informazioni disponibili a livello dell'Unione non erano sufficienti per includere alcuni altri paesi terzi in tale decisione. La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2008/989/CE della Commissione (3).
(2)Al fine di evitare l'interruzione del flusso di scambi dopo il 31 dicembre 2014 è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione 2008/989/CE in attesa di un adeguamento della decisione 2008/971/CE.
(3)In attesa di una futura modifica della decisione 2008/971/CE è inoltre opportuno autorizzare temporaneamente gli Stati membri a prendere decisioni in merito ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati» prodotti nei paesi terzi già elencati nella decisione 2008/971/CE.
(4)Dalle informazioni comunicate dagli Stati membri risulta che i materiali forestali di moltiplicazione originari della Nuova Zelanda non sono corredati di un certificato principale né da un certificato ufficiale rilasciato da tale paese. La Nuova Zelanda dovrebbe pertanto essere depennata dall'elenco dei paesi in relazione ai quali gli Stati membri sono autorizzati a prendere decisioni in merito all'equivalenza delle garanzie fornite da materiali forestali di moltiplicazione.
(5)È pertanto opportuno modificare la decisione 2008/989/CE di conseguenza.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2008/989/CE è così modificata:
1)L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019»
2)L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 26 Febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_057_R_0004