LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il 2 dicembre 2013 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di approvazione del biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), quale descritto nell'allegato V di detto regolamento. La domanda è stata valutata dall'autorità competente della Germania («autorità di valutazione competente»).
(2)Il 22 gennaio 2018 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione della domanda e le conclusioni della sua valutazione. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche.
(3)In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 settembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia (2), tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(4)In tale parere l'Agenzia conclude che i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.
(5)Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve determinate condizioni.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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