Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1317 della Commissione del 28 giugno 2023 recante deroga temporanea al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1150 per quanto riguarda talune misure per rispondere alla turbativa del mercato nel settore vitivinicolo.

Giustizia 1979

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 54, lettere a) ed e),

considerando quanto segue:

(1)L’attuale situazione economica caratterizzata da elevati costi dei fattori di produzione per la produzione agricola e da un aumento del costo della vita ha un notevole impatto negativo sul mercato vitivinicolo in diversi Stati membri. L’inflazione mondiale e la conseguente riduzione del potere d’acquisto dei consumatori stanno solo aggravando ulteriormente la tendenza generale alla diminuzione del consumo del vino nell’Unione. I viticoltori devono pertanto far fronte a problemi crescenti in relazione alla prossima vendemmia: accumulo di scorte di vino, riduzione dei consumi, perdita di reddito e difficoltà di vendita. In tale contesto, è pertanto necessario che la Commissione adotti diverse misure di mercato eccezionali per far fronte all’attuale situazione di squilibrio nel mercato vitivinicolo e reagire tempestivamente prima che si deteriori. Le misure previste comprendono, tra l’altro, la possibilità di finanziare la distillazione in caso di crisi nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo in deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché alcuni adeguamenti riguardanti altre misure ammissibili finanziate nell’ambito dei programmi a norma di detto articolo.

(2)Al fine di consentire agli Stati membri di attuare immediatamente le misure di crisi di cui sopra, è necessario derogare, per l’esercizio finanziario 2023, a diverse disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (2) relative all’attuazione dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

(3)L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 stabilisce che le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Poiché gli attuali programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo si applicano soltanto fino al 15 ottobre 2023, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e al fine di consentire agli Stati membri di adeguare rapidamente i propri programmi nazionali di sostegno per motivi legati all’attuale situazione di squilibrio nel mercato vitivinicolo, è opportuno consentire loro di presentare modifiche più di due volte per esercizio finanziario, sempre che tali modifiche siano presentate prima del 15 ottobre 2023. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di reagire rapidamente all’instabilità delle condizioni del mercato e presentare modifiche dei propri programmi nei tempi e con la frequenza ritenuti necessari. Tale flessibilità consentirebbe agli Stati membri di ottimizzare le misure già in atto, di aumentare il numero di interventi e di effettuare aggiustamenti più frequenti sulla base della situazione del mercato. Grazie a questa maggiore flessibilità, gli operatori, compresi quelli che fanno il loro primo ingresso sul mercato, avranno maggiori possibilità di presentare domanda di sostegno. Occorre pertanto derogare all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per consentire modifiche ai programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta sia necessario nell’esercizio finanziario 2023.

(4)Inoltre, tenuto conto della situazione di mercato prevalente e al fine di ridurre il rischio che si protragga anche dopo la prossima vendemmia, la Commissione adotta misure eccezionali, tra l’altro, per consentire agli Stati membri di aumentare il ricorso alla misura di vendemmia verde nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo quest’estate. A tal fine è opportuno concedere flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda le scadenze per attuare la misura di vendemmia verde. In primo luogo, è necessario rinviare, per l’esercizio finanziario 2023, il termine di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde e il termine per lo svolgimento di tali operazioni, di cui all’articolo 8, rispettivamente lettere b) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, purché l’operazione sia svolta prima del normale periodo di raccolta caratterizzato dalla pertinente fase di maturazione di Baggiolini. Ciò dovrebbe dare ai produttori più tempo per presentare domanda e svolgere tali operazioni. In secondo luogo, per quanto riguarda l’attuale andamento del mercato e il conseguente aumento delle eccedenze di vino, risulta ormai superfluo chiedere agli Stati membri di fornire una giustificazione specifica per l’applicazione della vendemmia verde. È pertanto opportuno derogare all’articolo 8, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 e sospendere temporaneamente, per l’anno 2023, l’obbligo per gli Stati membri di stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi.

(5)Inoltre, a seguito della flessibilità concessa agli Stati membri in relazione ai termini per l’attuazione della misura di vendemmia verde, è necessario derogare all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 al fine di adeguare il termine stabilito in tale disposizione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli sull’attuazione delle operazioni di vendemmia verde. Pertanto nell’esercizio finanziario 2023, tali controlli dovrebbero essere effettuati entro il 15 settembre 2023 e, in ogni caso, dovrebbero essere completati entro il periodo normale di raccolta (fase N di Baggiolini, fase BBCH 89).

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