Regolamento (UE) 2023/1215 del Consiglio del 23 giugno 2023 che modifica il Reg. (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Giustizia 127

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) dà attuazione alle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1218 (3), che ha modificato la decisione 2014/145/PESC introducendo, in reazione alla guerra dell'informazione condotta dalla Russia strumentalmente alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, un ulteriore criterio applicabile ai fini dell’inserimento nell’elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi soggetti al congelamento dei beni e ai fini del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La stessa decisione ha altresì modificato uno dei vigenti criteri di inserimento, alla luce della valutazione del Consiglio secondo cui eludere le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, o vanificare in altro modo tali misure restrittive da parte di operatori di paesi terzi non vincolati da tali misure che in tale modo contribuiscono alla capacità bellica della Russia, possa compromettere la finalità e l'efficacia di tali misure restrittive. Gli indicatori di casi che vanificano le misure restrittive dell’Unione possono includere, fra l'altro, il fatto che l'attività principale di un operatore di un paese terzo consista nell'acquisto di beni soggetti a restrizioni nell'Unione che raggiungono la Russia; il coinvolgimento di persone o entità russe in qualsiasi fase; la recente costituzione di una società per scopi connessi a far giungere beni soggetti a restrizioni in Russia, o un incremento repentino del fatturato di un operatore di un paese terzo coinvolto in tali attività.

(3)La decisione (PESC) 2023/1218 ha inoltre introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune entità presenti nell'elenco, così da consentire il disinvestimento da società russe e la cessione di determinati tipi di titoli detenuti in specifiche entità presente nell'elenco. Ha altresì introdotto una deroga che consente l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera volta a eliminare il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco posseduta o controllata dalla persona inserita in elenco e a garantire che quest'ultima non ne tragga alcun beneficio, consentendo in tale modo a detta entità di proseguire le sue attività commerciali. Al fine di salvaguardare la sicurezza marittima, la decisione (PESC) 2023/1218 ha inoltre introdotto un'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, così da consentire la prestazione di servizi di pilotaggio in circostanze specifiche.

(4)La decisione (PESC) 2023/1218 ha inoltre esteso a taluni istituti finanziari di nuovo inserimento nell'elenco la deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche applicabili agli istituti finanziari d'inserimento precedente.

(5)È inoltre opportuno chiarire che taluni obblighi di comunicazione si applicano coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e precisare ulteriormente le modalità di trattamento e scambio delle informazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

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