LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’utilizzo di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova è stato autorizzato mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione (2).
(2)L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 fornisce erroneamente la descrizione del gruppo funzionale «altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)». Nel parere del 15 maggio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha dichiarato che l’additivo può migliorare le performance di crescita nei polli da ingrasso, nelle pollastre allevate per la produzione di uova e nelle specie avicole minori allevate per la produzione di uova. Il termine «zootecnici» è troppo generico e può comprendere funzioni diverse, senza esprimere gli effetti specifici dell’additivo. Per essere in linea con il parere dell’Autorità, il gruppo funzionale dell’additivo per mangimi dovrebbe pertanto fare riferimento al miglioramento dei parametri di rendimento.
(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996.
(4)Considerato che il gruppo funzionale dovrebbe figurare sull’etichetta dell’additivo per mangimi, delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, è necessario prevedere un periodo transitorio che consenta agli operatori del settore dei mangimi di apportare i necessari adeguamenti alle etichette.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, seconda riga relativa alla categoria e al gruppo funzionale, la dicitura «Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)» è sostituita dalla seguente: «Categoria: additivi zootecnici gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)».
Articolo 2
1.Il preparato specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 17 dicembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2.I mangimi composti e le materie prime per mangimi che contengono il preparato specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, prodotti ed etichettati prima del 17 giugno 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicoli minori allevate per la produzione di uova.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.155.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A155%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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