Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023 sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di misurazione e consumo.

Giustizia 127

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato transfrontaliero per l'energia elettrica,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2019/944 ha introdotto una serie di norme che responsabilizzano i consumatori e forniscono loro gli strumenti per accedere ai dati sui consumi e sui costi. In particolare i sistemi di misurazione intelligenti che consentono ai consumatori di accedere a dati di consumo oggettivi e trasparenti dovrebbero essere interoperabili e in grado di fornire i dati necessari per i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori. A tal fine la direttiva (UE) 2019/944 prevede che gli Stati membri tengano debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche disponibili, comprese quelle che consentono l'interoperabilità a livello di modello di dati e di applicazione, così come delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo dello scambio di dati, di servizi energetici futuri e innovativi, della diffusione delle reti intelligenti e del mercato interno dell'energia elettrica.

(2)Il presente regolamento è il primo di una serie di atti di esecuzione che dovrebbero essere elaborati per stabilire i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati al fine di attuare pienamente l'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944. Lo scopo delle norme fissate dal presente regolamento è favorire l'interoperabilità e aumentare l'efficacia delle operazioni che prevedono l'accesso ai dati e lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato, e in ultima analisi l'efficacia dei servizi energetici, promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio e contribuire a evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi.

(3)Il presente regolamento si applica ai dati storici convalidati di misurazione e consumo e ai dati non convalidati di misurazione e consumo in tempo quasi reale. Stabilisce norme che consentono ai clienti finali sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e ai soggetti ammessi di accedere a questi dati in modo tempestivo, semplice e sicuro. Garantisce ai fornitori e ai prestatori di servizi un accesso trasparente e agevole ai dati dei clienti finali, in modo che i dati siano facilmente comprensibili e utilizzabili, a condizione che i clienti abbiano dato l'autorizzazione necessaria. Una volta ricevuta l'autorizzazione, l'amministratore dei dati misurati comunica al soggetto ammesso scelto dal cliente finale i dati pertinenti contemplati dall'autorizzazione. Questa specifica procedura di autorizzazione potrebbe essere collegata a un accordo contrattuale o a una clausola esplicita dell'accordo contrattuale con il soggetto ammesso. In questo modo si garantisce l'interoperabilità nel rispetto dei diritti dei consumatori sui loro dati, e i partecipanti al mercato hanno un'interpretazione comune del tipo di dati e di metodi di lavoro necessari per ogni servizio e processo. Nell'ambito dei loro accordi contrattuali i clienti possono essere tenuti a concedere l'autorizzazione ai fornitori o ad altri partecipanti al mercato, per esempio gli aggregatori. Se un cliente pone fine al contratto con un fornitore o un altro partecipante al mercato, è opportuno che il fornitore o il partecipante al mercato continui ad avere accesso ai dati di misurazione necessari ai fini della fatturazione o del bilanciamento. Gli Stati membri possono esigere che determinati dati di misurazione siano condivisi per legittime finalità pubbliche, per esempio con le autorità ambientali o statistiche e con i gestori dei sistemi o altri partecipanti al mercato.

(4)Ai fini del presente regolamento, i dati in tempo quasi reale dovrebbero comprendere le letture dei contatori provenienti da sistemi di misurazione intelligente il cui avvio dei lavori ha avuto inizio dopo il 4 luglio 2019 o che sono sistematicamente introdotti dopo tale data, conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, e all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/944. Tali dati possono essere acquisiti per un ulteriore uso e trattamento da parte di un sistema di gestione dell'energia, di un display all'interno dell'abitazione o di un altro sistema, che ai fini del presente regolamento è denominato «sistema di ricezione dati sul lato consumo in tempo quasi reale».

(5)Nel settore è consuetudine suddividere l'interoperabilità in cinque livelli. Il livello commerciale riguarda gli obiettivi e i ruoli commerciali di determinati servizi o processi. Il livello funzionale riguarda le situazioni d'uso, la condivisione dei dati e la gestione delle autorizzazioni. Il livello delle informazioni riguarda i modelli di dati e di informazione, per esempio il CIM (2). Il livello della comunicazione riguarda i protocolli di comunicazione e i formati di dati quali CSV (3) e XML (4). Il livello delle componenti riguarda le piattaforme per lo scambio di dati, le applicazioni e l'hardware come i contatori e i sensori.

(6)Il presente regolamento stabilisce una serie di norme di interoperabilità per l'accesso ai dati di misurazione e consumo tenendo conto delle prassi nazionali esistenti. Il modello di riferimento di cui al presente regolamento definisce norme e procedure comuni a livello dell'Unione per i livelli commerciale, funzionale e delle informazioni, in linea con le prassi nazionali.

(7)Il rispetto dei requisiti di interoperabilità e la conformità alle procedure per l'accesso ai dati dipendono dal fatto che gli Stati membri usino lo stesso modello di riferimento per i dati di misurazione e consumo. Con l'istituzione di un modello di riferimento il presente regolamento mira a garantire che i partecipanti al mercato abbiano una chiara e reciproca consapevolezza dei ruoli, delle responsabilità e delle procedure per l'accesso ai dati. Allo stesso tempo l'attuazione del modello di riferimento consente agli Stati membri di determinare i livelli della comunicazione e delle componenti in base alle specificità e alle prassi nazionali.

(8)Il modello di riferimento descrive i flussi di lavoro necessari per servizi e processi specifici basati su un insieme minimo di requisiti volti a garantire il corretto svolgimento di ciascuna procedura, consentendo nel contempo un adeguamento ai contesti nazionali. È composto da i) un modello relativo ai ruoli, che indica una serie di ruoli e responsabilità e le loro interazioni; ii) un modello relativo alle informazioni, che riporta le informazioni, i loro attributi e le relazioni tra di esse; iii) un modello relativo ai processi, che illustra le fasi procedurali.

(9)Il modello di riferimento è neutrale dal punto di vista tecnologico e non è direttamente collegato a specifiche modalità di attuazione. Tuttavia esso riflette per quanto possibile le definizioni e la terminologia usate nelle norme disponibili e nelle pertinenti iniziative europee, quali il modello armonizzato dei ruoli nel mercato dell'energia elettrica (5) e il modello informativo comune della Commissione elettrotecnica internazionale2. Ove possibile, il modello di riferimento dovrebbe basarsi sulle norme tecniche europee disponibili.

(10)Il presente regolamento descrive i ruoli e le responsabilità dei partecipanti al mercato nello scambio di informazioni secondo il modello di riferimento, compresi i ruoli e le responsabilità dell'amministratore dei dati misurati, dell'amministratore dei punti di misurazione, del fornitore dell'accesso ai dati e dell'amministratore delle autorizzazioni. I partecipanti al mercato che scambiano informazioni seguendo le procedure specifiche descritte nel presente regolamento dovrebbero poter assumere ruoli e responsabilità assegnati dal modello di riferimento individualmente o congiuntamente e possono svolgere più di un ruolo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.154.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A154%3ATOC

Foto:

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