Decisione d’Esecuzione (UE 2015/316 DELLA COMMISSIONE) del 26 Febbraio 2015 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 15 febbraio 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»). Al fine di chiarire la definizione del prodotto, una rettifica dell'avviso di apertura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 4 settembre 2014 (3).

(2)La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 3 gennaio 2014 dalla Danish Aquaculture Association («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di determinati tipi di trote iridee dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping su determinati tipi di trota iridea e di un conseguente pregiudizio grave, considerati dalla Commissione sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(3)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato in particolare i denunzianti, altri produttori, utilizzatori e importatori noti dell'Unione, i produttori esportatori in Turchia e le autorità turche nonché le associazioni notoriamente interessate in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(4)Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono stati istituiti dazi provvisori.

2.RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(5)In data 19 novembre 2014 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.

(6)Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(7)Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.

(8)La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di trota iridea originaria della Turchia dovrebbe essere chiuso.

(9)La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di trota iridea (Oncorhynchus mykiss):

-Viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

-Fresca, refrigerata, congelata o affumicata:

-Intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

-Senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure

-In filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,attualmente classificabile ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 e ex 0305 43 00 e originaria della Turchia è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 26 Febbraio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_056_R_0011

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