Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1125 della Commissione del 8 giugno 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame (HPAI) nelle contee dell'East Sussex e del Lincolnshire in Inghilterra, confermati rispettivamente il 18 maggio 2023 e il 24 maggio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

(7)Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

(8)Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.

(9)Il Canada, il Cile, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito informazioni aggiornate in relazione alle situazioni che hanno determinato la sospensione dell'ingresso di alcuni prodotti nell'Unione.

(10)In particolare, il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province seguenti: Ontario (2), Quebec (5) e Saskatchewan (1), confermati tra il 26 settembre 2022 e il 18 aprile 2023.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.149.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A149%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
3582
Ieri:
58005
Settimana:
273209
Mese:
901460
Totali:
85670969
Oggi è il: 18-07-2024
Il tuo IP è: 18.191.26.82