IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
(2)Il 5 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1094 (3) con la quale ha modificato uno dei criteri di inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, per includervi gli imprenditori di spicco che operano in Russia e i loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, così come gli imprenditori, persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
(3)Poiché la modifica in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti i suoi Stati membri.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito dal seguente:
«g)imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina; o».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.146.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC
Foto:
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