Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento delegato 2020/687 (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia.

(4)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/947 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Cechia e in Italia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(5)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (6). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (7) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(6)In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(7)In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(8)Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona infetta nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.

(9)In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede altresì l'inserimento di tale area nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza.

(10)L'Italia ha informato la Commissione, in data 12 maggio 2023, in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella regione Calabria in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l'Italia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.144.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A144%3ATOC

Foto:

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