LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il 5 giugno 2015 e il 22 agosto 2016 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") ha ricevuto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, domande di approvazione dell'ozono generato da ossigeno come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali), del tipo di prodotto 4 (settore dell'alimentazione umana e animale), del tipo di prodotto 5 (acqua potabile) e del tipo di prodotto 11 (preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale), come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Tali domande sono state valutate dall'autorità competente della Germania ("l'autorità di valutazione competente della Germania") e dall'autorità competente dei Paesi Bassi ("l'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi").
(2)Il 9 settembre 2020 l'autorità di valutazione competente della Germania ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione delle domande e le conclusioni della sua valutazione. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni in riunioni tecniche.
(3)Il 28 ottobre 2021 l'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione delle domande e le conclusioni della sua valutazione. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni in riunioni tecniche.
(4)In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi ha adottato i pareri dell'Agenzia il 1o dicembre 2021 (2), tenuto conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente della Germania, e il 26 settembre 2022 (3), tenuto conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi.
(5)Nei pareri l'Agenzia conclude che i biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11 che utilizzano l'ozono generato da ossigeno possono verosimilmente rispettare i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.
(6)Tenuto conto dei pareri dell'Agenzia, è opportuno approvare l'ozono generato da ossigeno come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11, purché siano rispettate determinate condizioni.
(7)Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'ozono generato da ossigeno è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11 purché siano rispettate le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.144.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A144%3ATOC
Foto:
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