Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1025 del Consiglio del 22 maggio 2023 che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della Direttiva 2006/112/CE.

Giustizia 1702

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE consente all’Ungheria di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)Con decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio (2) l’Ungheria è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE e quindi a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione («misura speciale»).

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 dicembre 2022, l’Ungheria ha chiesto l’autorizzazione ad innalzare la soglia della misura speciale vigente a 71 500 EUR per la durata restante del periodo autorizzato.

(4)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda dell’Ungheria con lettera dell’11 gennaio 2023. Con lettera del 12 gennaio 2023 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

(5)La misura speciale richiesta dall’Ungheria è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3), che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese e ad evitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(6)La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno comunque la facoltà di scegliere il regime normale di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(7)Stando alle informazioni trasmesse dall’Ungheria, la misura speciale avrà soltanto un effetto trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(8)A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (4), l’Ungheria non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi.

(9)Tenuto conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura speciale.

(10)È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

(11)È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 71 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.137.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A137%3ATOC

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
7893
Ieri:
58005
Settimana:
273209
Mese:
901460
Totali:
85675280
Oggi è il: 18-07-2024
Il tuo IP è: 18.117.8.6