Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1020 della Commissione del 24 maggio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda le operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza.

Giustizia 1702

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi alle operazioni di volo e, tra l’altro, alle operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza (HEMS). Tali requisiti tecnici e procedure amministrative dovrebbero essere aggiornati per garantire che riflettano lo stato dell’arte negli sviluppi e nelle migliori pratiche nel settore delle operazioni di volo.

(2)I servizi medici di emergenza con elicotteri sono tra le operazioni più impegnative dal punto di vista della sicurezza, in quanto la missione consiste spesso in un volo verso un sito senza preventiva ricognizione, in qualsiasi condizione meteorologica e in tempi ristretti allo scopo di effettuare un salvataggio. Tali operazioni dovrebbero essere regolamentate in modo da rimanere sempre sicure.

(3)Le operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri, che comprendono le operazioni di soccorso in montagna ma non la ricerca e il soccorso di velivoli in difficoltà, sono altrettanto impegnative se svolte nelle stesse condizioni delle operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza. Quando rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, le operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri dovrebbero pertanto essere disciplinate allo stesso modo dei servizi medici di emergenza con elicotteri.

(4)Sulla base dei dati disponibili, il rischio di incidenti dovuti a un ambiente visivo degradato, comprese le operazioni effettuate in condizioni meteorologiche avverse e di notte, nonché il rischio di collisione presso un luogo di incidente o di soccorso, dovrebbero essere ulteriormente attenuati mediante requisiti in materia di equipaggiamenti, procedure operative standard e addestramento dell’equipaggio.

(5)È opportuno garantire che le deroghe ai criteri di prestazione per gli elicotteri si applichino solo ai siti ospedalieri preesistenti istituiti prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 965/2012, affinché possa essere raggiunto il livello di sicurezza adeguato. Nei siti ospedalieri che attualmente beneficiano di tali deroghe, gli ostacoli dovrebbero rimanere sotto sorveglianza ed essere accettabili dal punto di vista della sicurezza.

(6)Gli attuali requisiti in materia di prestazioni e ossigeno per quanto riguarda il servizio medico di emergenza con elicotteri in alta quota e le operazioni di soccorso in montagna di cui al regolamento (UE) n. 965/2012 non consentono operazioni in alta quota, tuttavia, dovrebbe essere possibile soccorrere le persone a qualsiasi altitudine. È pertanto opportuno modificare i requisiti applicabili.

(7)Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 965/2012 deve essere adattato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di aeromobile a motore complesso inclusa nel regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012.

(8)Gli operatori che attualmente effettuano operazioni HEMS e le autorità competenti responsabili della certificazione e della sorveglianza di tali operazioni avranno bisogno di tempo sufficiente per attuare pienamente le modifiche di cui al presente regolamento. L’applicabilità delle disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle operazioni HEMS è pertanto differita di un anno. Inoltre, l’applicabilità di alcune disposizioni specifiche che richiedono un periodo di attuazione più lungo, come quelle che introducono nuove approvazioni o nuovi equipaggiamenti, nuovi requisiti di prestazione o di addestramento, è ulteriormente differita.

(9)Il regolamento (CE) 216/2008 ha abrogato la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La direttiva 2004/36/CE era stata attuata dai regolamenti (CE) n. 768/2006 (5)e (CE) n. 351/2008 della Commissione (6). Le disposizioni di questi ultimi regolamenti sono state sostituite dal regolamento (UE) n. 965/2012, ma non sono mai state esplicitamente abrogate. È pertanto necessario abrogare tali regolamenti.

(10)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di atto di esecuzione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 08/2022 (7) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.137.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A137%3ATOC

Foto:

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